Motivazione apparente e sindacato di legittimità sui ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. VII n. 28134 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa reiterazione dei motivi già articolati in appello, e puntualmente disattesi dal giudice di merito, è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in una motivazione apparente priva della funzione di critica argomentata. Il controllo di legittimità non si estende al giudizio di comparazione tra circostanze, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, quando la motivazione del giudice di merito non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. In tali casi la valutazione discrezionale resta riservata al giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Tre ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, in data 03.07.2025, ha confermato la pronuncia di primo grado. Due di essi erano stati ritenuti responsabili dei delitti di ricettazione e occultamento di beni; il terzo dei delitti di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento altrui.

Investita dei ricorsi, la Sez. VII è chiamata a verificarne l’ammissibilità sotto il profilo della specificità dei motivi e della deducibilità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorrente condannato per furto e indebito utilizzo è dichiarato indeducibile. La doglianza sulla manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi. Tali motivi, privi della tipica funzione di critica argomentata, sono ritenuti non specifici ma soltanto apparenti, con richiamo a Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019.

Il secondo motivo del medesimo ricorrente, incentrato sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato. Esso implica una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La Corte ritiene sufficiente la motivazione che, per giustificare l’equivalenza, si sia limitata a considerarla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, sul richiamo di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010.

I primi motivi degli altri due ricorrenti, che denunziano la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono dichiarati non consentiti e manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

I secondi motivi dei medesimi ricorrenti, relativi all’eccessività della pena, sono parimenti non consentiti e manifestamente infondati. La graduazione della pena e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto.

La Corte dichiara pertanto i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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