Attualità delle esigenze cautelari e distanza temporale dai fatti (Cass. pen. Sez. II n. 23142 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui opera. La distanza temporale tra il momento di emissione della misura e quello di consumazione dei reati genera esclusivamente un onere di motivazione aggravata a carico del giudice della cautela, il quale deve valutare l’attualità e la concretezza delle esigenze in relazione alle emergenze procedimentali e alla concreta pericolosità dell’indagato. È pertanto censurabile, per violazione di legge e vizio di motivazione, il provvedimento che valorizzi in modo pressoché esclusivo la risalenza dei fatti, omettendo ogni considerazione della biografia criminale dell’indagato e del tessuto ambientale in cui lo stesso si muove.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila annullava l’ordinanza con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari a due indagati, in relazione a delitti in materia di gestione illecita d’impresa e a plurime ipotesi di auto riciclaggio e intestazione fittizia. Il Tribunale escludeva la sussistenza del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, valorizzando la risalenza delle condotte contestate, collocate tra il 2019 e il 2023.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente assumeva che il Tribunale avesse confuso l’attualità delle esigenze cautelari con la prossimità dei fatti di reato alla data di emissione della misura e avesse omesso di valutare le emergenze investigative, dalle quali sarebbe emerso un rischio concreto ed attuale di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di attualità del pericolo di reiterazione. Il giudice della cautela deve compiere una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata tanto sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento del fatto sino al giudizio cautelare, desumibile dall’analisi della sua personalità, quanto sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto, idonee ad attivare la latente pericolosità. Il pericolo è attuale quando sussiste un rischio di recidiva prossimo all’epoca di applicazione della misura, seppur non imminente.
Da qui la distinzione decisiva: l’attualità non equivale all’imminenza. La Corte richiama la necessità di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che consideri le modalità della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. La risalenza dei reati, per converso, non impone la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, ma solo un onere di motivazione aggravata.
Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti, segnatamente Sez. 2 n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 e Sez. 2 n. 53645 dell’08/09/2016, Lucà, Rv. 268977, a conferma della consolidata linea ermeneutica.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale ha valorizzato in modo pressoché esclusivo la distanza temporale tra la consumazione dei reati e l’applicazione della misura, senza rinvenire emergenze di segno ulteriore e diverso. La motivazione risulta così carente, non avendo considerato la biografia criminale degli indagati né la situazione ambientale in cui operano. Il provvedimento, inoltre, non ha esaminato le emergenze investigative allegate dalla Procura: l’attività professionale svolta dagli indagati, le precedenti indagini per bancarotte fraudolente e i contenuti dell’intercettazione ambientale del marzo 2025, dai quali emergeva la competenza criminale nella gestione illecita delle procedure concorsuali.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di L’Aquila, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché proceda a un nuovo giudizio sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in aderenza alle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva