Deposito telematico dell’impugnazione e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 31248 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° aprile 2026, in forza del combinato disposto degli artt. 311, comma 3, 582, comma 1, e 111-bis, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dal d. lgs. n. 150/2022, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare deve essere depositato esclusivamente con modalità telematiche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La mancata osservanza di tale modalità di deposito, fuori dai casi in cui sia attestato un malfunzionamento dei servizi telematici ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione comminata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In tema di esigenze cautelari, il ricorso che deduca la loro insussistenza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per i delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, ha chiesto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. La Corte di appello di Messina ha respinto la richiesta; il Tribunale di Messina ha rigettato l’appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen., confermando la permanenza delle esigenze cautelari.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen., per l’erronea invocazione del giudicato cautelare, dell’irrilevanza del decorso del tempo e dell’insuperabilità della presunzione cautelare, in presenza di fatti nuovi; con il secondo ha censurato il vizio di motivazione, per la svalutazione degli elementi indicativi di un percorso di risocializzazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile sotto un primo, assorbente profilo di natura processuale. Il ricorso risulta presentato con modalità non consentite: come emerge dal messaggio di invio, il deposito è avvenuto a mezzo PEC, modalità non più ammessa per le impugnazioni.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150/2022, prescrive che l’atto di impugnazione sia presentato mediante deposito con le modalità dell’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L’art. 111-bis, comma 1, stabilisce che il deposito di atti e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Il regime transitorio, delineato dall’art. 87, commi 4 e 5, d. lgs. n. 150/2022, e dalle disposizioni ministeriali attuative, fissa la definitiva operatività dell’obbligo. L’art. 3, comma 3-ter, del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, nel testo modificato dai successivi decreti, consente il deposito non telematico sino al 31 marzo 2026. Ne discende che, dal giorno successivo, le impugnazioni ex art. 311, comma 3, cod. proc. pen. devono essere proposte esclusivamente a mezzo deposito sul portale telematico, salvo che non sia attestato, nelle forme dell’art. 175-bis cod. proc. pen., un malfunzionamento dei servizi. Nel caso di specie tale malfunzionamento non risulta attestato.
La violazione delle modalità di deposito determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione espressamente prevista dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte richiama, sul punto, la propria precedente pronuncia Sez. 6, n. 23044 del 09/06/2026.
Il Collegio osserva, in via ulteriore, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile nel merito. Ribadisce che, in tema di misure cautelari personali, le censure sulla ricostruzione dei fatti o che sollecitano una diversa valutazione degli elementi non sono deducibili in sede di legittimità, richiamando Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 e Sez. U n. 6402 del 02/07/1997. Il Tribunale ha offerto sul punto una motivazione congrua e non manifestamente illogica, confrontandosi con gli elementi di novità dedotti. Ne consegue l’inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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