Sequestro probatorio dell’orologio di pregio privo di nesso con il reato contestato (Cass. pen. Sez. II n. 25090 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio è legittimo solo se il bene ablato è legato da un nesso di pertinenzialità con il reato per cui si procede. Tale nesso non può fondarsi su una mera ipotesi speculativa di provenienza da reati diversi, mai contestati, né su finalità investigative astratte. I confini funzionali del mezzo di prova sono dati dal rapporto tra il bene e lo specifico fatto di reato, con riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi da provare. La mancanza di concreti avanzamenti investigativi e di ogni contestazione ulteriore determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento che abbia confermato il vincolo, con restituzione del bene all’avente diritto.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, su istanza di riesame presentata nell’interesse dell’indagato, ha parzialmente annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. L’annullamento, disposto per difetto di esigenze probatorie, ha riguardato una somma di denaro, mentre il vincolo è stato confermato in relazione a un orologio di pregio rinvenuto nell’abitazione dell’indagato nel corso di una perquisizione.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 253, 324 e 125 cod. proc. pen., sotto i profili della pertinenzialità fondata su mere ipotesi, della motivazione apparente e contraddittoria, del difetto di finalità probatoria e dell’uso esplorativo del sequestro. La questione arriva davanti alla Corte per accertare la legittimità del vincolo sul bene di valore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori. La Corte rileva che la pertinenzialità dell’orologio rispetto al reato contestato è affidata, nel provvedimento impugnato, a una affermazione tautologica: sarebbe intuitiva l’ipotesi investigativa che il bene, considerato l’ingente valore, potesse costituire provento di reati di rapina analoghi. Si tratta di una affermazione priva di riscontro in alcun elemento concreto.
Tale assunto risulta smentito dalla circostanza, incontestata, che accanto al reato di rapina oggetto del procedimento — unica ragione e premessa dell’attività investigativa — non vi è mai stata alcuna altra contestazione, nemmeno in via provvisoria. Il perimetro di legittimità del sequestro probatorio è dunque dato dalla pertinenzialità dell’oggetto ablato rispetto alla ricerca probatoria sul fatto.
La Corte precisa che occorre tener conto del rapporto che correla il bene al reato, del tipo di fatto in concreto verificatosi e degli elementi oggettivi e soggettivi da provare. Tali confini funzionali garantiscono che l’ablazione sia finalizzata alla prova di uno specifico reato, e non a un astratto obiettivo investigativo da perseguire in modo eccentrico. Sul punto richiama il precedente Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, PMT c/Formisano, non massimato sul punto.
Nel caso concreto, oltre a una iniziale ipotesi d’indagine — sufficiente, in continenti, a giustificare l’apprensione del bene — non vi è stato alcun avanzamento investigativo, né la formulazione di una ipotesi di lavoro, né l’effettuazione delle verifiche per le quali il sequestro era stato disposto. Da ciò deriva la mancanza sia della giustificazione della pertinenza tra res e reato, sia della finalità probatoria, enunciata ma mai concretizzata.
Tale conclusione è rafforzata dalla documentazione difensiva: la registrazione del bonifico a giustificazione dell’acquisto dell’orologio, coincidente per epoca, importo e beneficiario con i dati risultanti dalla certificazione sequestrata unitamente al bene. La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione dell’orologio all’avente diritto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame