Riconoscimento parziale della sentenza straniera e giudicato interno (Cass. pen. Sez. VI n. 31245 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento senza rinvio di una sentenza pronunciata in materia di riconoscimento ed esecuzione di una condanna emessa da altro Stato membro, per abnormità strutturale, travolge la decisione nella sua interezza e non consente la formazione di un giudicato interno sulle statuizioni non specificamente impugnate. L’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. presuppone un annullamento parziale, sicché difetta il suo primo requisito applicativo quando la pronuncia di annullamento ha investito tutte le disposizioni della sentenza. L’art. 10 della decisione quadro 2008/909/GAI impone un’interlocuzione con lo Stato di emissione estesa ai presupposti del riconoscimento parziale, e non limitata alla sola manifestazione del consenso o del diniego. Ne deriva che la questione relativa alla lesione del diritto a un doppio grado di giudizio, esaminata nella decisione annullata, ha connessione essenziale con la parte caducata e non può ritenersi coperta da preclusione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bucarest ha condannato il ricorrente per plurimi reati di corruzione. Dopo il rifiuto della consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria rumena ha chiesto l’esecuzione della condanna in Italia e il Ministro della giustizia ha espresso il consenso all’attivazione della procedura prevista dal d.lgs. n. 161/2010.
Con una prima sentenza la Corte di appello di Bologna ha disposto il riconoscimento solo parziale, escludendo la parte di pena riferita a condotte per le quali il condannato era stato assolto in primo grado, sul rilievo di una violazione del diritto al doppio grado di giudizio di merito. Quella decisione è stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione per abnormità strutturale, per difetto della preventiva interlocuzione con lo Stato di emissione. Nel nuovo giudizio la Corte territoriale ha ritenuto coperta da giudicato interno la questione della non riconoscibilità integrale e ha rigettato la richiesta, prendendo atto del diniego espresso dall’autorità rumena a un riconoscimento parziale. Ricorre il Procuratore generale.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto il difetto di interesse del Procuratore generale ricorrente. La regola procedurale violata presidia il corretto rapporto di cooperazione giudiziaria tra Stati e la sua applicazione produce effetti concreti sulla posizione dell’interessato e sul recupero della piena sovranità sulla pena da parte dello Stato di emissione. L’argomento del resistente presuppone come incontrovertibile proprio il punto contestato dal ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha fatto implicita applicazione dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo consolidato l’accertamento sulla lesione del diritto al doppio grado. L’impostazione non è condivisibile sotto tre profili. Anzitutto, la precedente pronuncia di legittimità ha annullato la prima sentenza nella sua interezza, difettando così il presupposto testuale della norma. In secondo luogo, la ragione dell’annullamento ha carattere radicale: attribuire autorità di cosa giudicata a statuizioni di una sentenza affetta da vizio tanto grave risulterebbe illogico.
La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui l’invalidità avrebbe colpito solo la modalità esecutiva, lasciando intatta la valutazione sui limiti al riconoscimento integrale. L’abnormità strutturale non è assimilabile a quella funzionale, perché integra l’esercizio di un potere giurisdizionale al di fuori dei casi consentiti.
Il Collegio valorizza poi l’art. 10 della decisione quadro 2008/909/GAI, i cui paragrafi 1 e 2 evocano elementi valutativi e dialettici incompatibili con posizioni interpretative non suscettibili di confronto. L’interlocuzione con lo Stato di emissione non può circoscriversi alla sola manifestazione del consenso o del diniego, ma è necessaria anche per verificare se il presupposto interpretativo dello Stato di esecuzione sia condivisibile nella prospettiva dello Stato di emissione. L’assenza di tali interlocuzioni è all’origine dell’abnormità già rilevata.
Ne segue che la questione sulla lesione del diritto al doppio grado ha connessione essenziale con la parte annullata. La Corte territoriale, ritenendo precluso il riesame, ha omesso di motivare sul punto e sulle informazioni trasmesse dallo Stato di emissione. La sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Nota della Redazione
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