Criticità gestionali nell’adeguamento dello Stadio comunale: monitoraggio PNRR e oneri manutentivi (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 57 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni e la rispondenza dei risultati agli obiettivi, anche per gli interventi finanziati con risorse del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021. L’esito negativo del controllo sulla gestione non determina un automatismo con la responsabilità di singoli funzionari o amministratori. La sostenibilità degli oneri correnti a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati, costituisce elemento essenziale della verifica, in particolare per gli enti con criticità finanziarie. Le risorse PNRR mantengono il vincolo di destinazione e la loro contabilizzazione deve assicurare il tracciamento contabile, anche attraverso l’accertamento delle entrate sulla base della formale deliberazione di riparto.
Il Fatto
Il Comune di Torre Annunziata (NA), quale soggetto attuatore, ha beneficiato di un finanziamento per l’intervento “Lavori di adeguamento normativo e funzionale Stadio comunale A. Giraud” (Misura M5-C2-I2.1), per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, di cui una quota a valere sul PNRR e una quota a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI). L’iter procedimentale è stato caratterizzato da ritardi. L’ente ha subito lo scioglimento del consiglio comunale per condizionamenti di tipo mafioso, con la nomina di una Commissione straordinaria. La fase istruttoria ha evidenziato un diffuso disallineamento tra i dati reali e quelli inseriti nel sistema informativo ReGiS.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha inquadrato l’attività di verifica nell’ambito del controllo sulla gestione ai sensi dell’art. 100 Cost. e dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, escludendo qualsiasi valutazione sulla legittimità degli affidamenti. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo e finanziario del PNRR e del Fondo Opere Indifferibili, precisando che il FOI, nel caso di interventi PNRR, segue le stesse regole di tracciabilità del finanziamento principale.
In esito all’istruttoria, la Corte ha rilevato criticità sotto il profilo della tempistica, dovute a problemi amministrativi e carenze di personale, ma ha preso atto dello stato di avanzamento procedurale e fisico dell’intervento, attestato al 98%. Il Collegio ha, tuttavia, evidenziato la presenza di asimmetrie tra i dati risultanti dalle tabelle trasmesse dall’ente e quelli contenuti nelle relazioni di riscontro, in ordine all’esatto ammontare delle anticipazioni ricevute e all’avanzamento finanziario di impegni e pagamenti. Tali divergenze hanno indotto la Sezione a richiedere un approfondimento.
Particolare perplessità ha destato la mancata stima, da parte dell’ente, degli oneri correnti a regime per la gestione e manutenzione dell’investimento, essendosi il dirigente limitato a un generico riferimento ai benefici in termini di efficienza energetica. Per il Collegio, tale affermazione, priva di un supporto quantitativo, è di incerta attendibilità, considerata la rilevanza per gli equilibri di parte corrente e la situazione finanziaria dell’ente.
La Corte ha, infine, preso atto delle modalità di contabilizzazione delle risorse, ivi inclusa l’applicazione dell’art. 15, comma 4, d.l. n. 77/2021 e la facoltà di accertamento per cassa delle anticipazioni, riservandosi ulteriori verifiche. Nel dispositivo, la Sezione ha rilevato la presenza di profili di criticità nella gestione dell’investimento e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, nonché la produzione di una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto entro il 31 marzo 2026.
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Nota della Redazione
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