Superminimo non assorbibile da uso aziendale, recesso necessita manifestazione univoca (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23712 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione, il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita, è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi miglioramenti della contrattazione collettiva. Tale naturale assorbibilità può venire meno non solo per diversa pattuizione individuale o collettiva, ma anche per effetto di un uso aziendale, consistente nella reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro, che si traduce in un trattamento di maggior favore per la collettività dei dipendenti. L’uso aziendale, quale fonte sociale, opera sul piano dei singoli rapporti come un contratto collettivo aziendale e introduce una regola eteronoma che impedisce al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento, senza che rilevi l’elemento volontaristico. Il datore di lavoro può recedere dall’uso aziendale, ma la volontà di recesso deve essere manifestata in termini chiari ed univoci, con modalità idonee a renderla percepibile dalla platea dei lavoratori, non potendo il recesso desumersi dal mero inadempimento dell’obbligo assunto.
Il Fatto
La società, odierna ricorrente, aveva operato l’assorbimento e la riduzione della voce retributiva denominata “AP/Sovraminimo individuale” nei confronti di alcuni dipendenti a decorrere dal febbraio 2018. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità di tali assorbimenti, condannando la società a ricostituire la voce e a pagare le somme trattenute; la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, escludendo che la condotta aziendale integrasse una valida disdetta dell’uso aziendale formatosi nel tempo. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi in tema di assorbimento dei superminimi e la legittimità del recesso dall’uso aziendale, anche alla luce dell’introduzione dell’ERS ad opera del CCNL Telecomunicazioni del 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, li ha ritenuti infondati, dando continuità all’orientamento già espresso da numerose pronunce del 2025 relative alla medesima società. Il Collegio ha innanzitutto ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale in materia di usi negoziali, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 3134/1994 e n. 3101/1995, secondo cui l’uso aziendale si forma con la mera reiterazione di comportamenti spontanei favorevoli ai lavoratori. Ha poi valorizzato la ricostruzione di cui alla pronuncia n. 1773/2000, avallata dalle Sezioni Unite n. 26107/2007, che colloca l’uso aziendale nel novero delle fonti sociali, operante sui rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
La Corte ha quindi confutato l’assunto per cui l’esclusione dell’assorbibilità richiederebbe una comune volontà delle parti in tal senso, ribadendo l’irrilevanza dell’elemento volontaristico ai fini della configurazione dell’uso. Ha inoltre chiarito che l’uso aziendale non modifica negozialmente la natura originariamente assorbibile del superminimo, ma introduce una regola collettiva che, per il periodo di efficacia, impedisce al datore di esercitare la facoltà di assorbimento. Quanto alla possibilità di “disdettare” l’uso, la Corte ha precisato che, sebbene sia ammesso il recesso unilaterale, la volontà datoriale deve essere manifestata in modo chiaro e univoco, portato a conoscenza della collettività interessata, non potendo ravvisarsi nel mero inadempimento degli obblighi pregressi una valida disdetta.
La Corte ha infine rilevato che la società non aveva specificamente censurato l’accertamento di merito circa l’assenza, nell’accordo di programma del 2017, di previsioni che legittimassero l’assorbimento, né la configurabilità di un comportamento aziendale qualificabile come disdetta. Tale accertamento, riservato al giudice di merito e assistito dalla doppia conforme, ha escluso in radice la legittimità della condotta di assorbimento, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alla comparabilità dell’ERS con l’emolumento assorbito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e alla rifusione in favore dei difensori anticipatari.
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Nota della Redazione
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