La deroga alle distanze ferroviarie va motivata sulle circostanze locali concrete (TAR Trentino-Alto Adige n. 109 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di deroga alla fascia di rispetto ferroviaria prevista dall’art. 49 d.P.R. n. 753/1980, adottato ai sensi dell’art. 60 del medesimo decreto, è espressione di discrezionalità tecnica ma deve fondarsi su una corretta rappresentazione dei fatti e su una motivazione congrua rispetto alle quattro condizioni ivi previste: sicurezza pubblica, conservazione della ferrovia, natura dei terreni e circostanze locali. Il diniego è illegittimo per eccesso di potere quando l’autorità ferroviaria equipara richieste diverse per numero di edifici, distanze e posizionamento, omette di valutare le opere di mitigazione offerte e non considera la fascia di rispetto di fatto già esistente lungo la tratta. La distanza di trenta metri non costituisce valore assoluto e inderogabile, posto che l’art. 61 consente di ritenere sicure per l’esercizio anche preesistenze a distanza ridotta. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della discrezionalità tecnica, ma verifica che il diniego sia ancorato alle circostanze concrete del caso.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un lotto edificabile sito nel Comune di Merano, confinante con la linea ferroviaria Bolzano-Merano e classificato dal vigente PUC in zona residenziale con obbligo di piano di attuazione. Intendendo realizzare un complesso residenziale, hanno chiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l’autorizzazione in deroga alla distanza minima di trenta metri dalle rotaie, prevedendo di collocare tre fabbricati a quindici metri dal binario più vicino, con rotazione ad angolo e con barriera antirumore.
Una prima istanza, relativa a due edifici posti a distanze inferiori, era stata respinta nel 2016. Dopo un preavviso di diniego del 2024 e le osservazioni dei ricorrenti, RFI ha confermato il parere negativo richiamando il precedente provvedimento. I ricorrenti hanno impugnato quel rigetto davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la richiesta istruttoria, ritenendo la causa sufficientemente istruita, e dichiara irricevibile per tardività la censura rivolta alla parte del provvedimento che riproduce il diniego del 2016, trattandosi di mera riproduzione di un atto precedente. Il motivo è comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo quel parere superato dalla determinazione del 2024.
Il secondo motivo è accolto. Sul piano del travisamento dei fatti, il Collegio rileva che RFI ha considerato equivalenti due istanze profondamente diverse: la prima riguardava due edifici rappresentati graficamente a dieci e 11,3 metri dal binario; la seconda tre edifici ancora da progettare, a quindici metri, disposti ad angolo anziché parallelamente alla linea. L’autorità ha inoltre omesso di valutare il progetto di barriera antirumore, rilevante non solo per l’impatto acustico ma anche per la sicurezza in caso di deragliamento.
Quanto alla motivazione insufficiente, il Collegio esamina i sette profili di rischio addotti da RFI e li ritiene tutti non congrui. L’incremento di traffico connesso al raddoppio non è provato né riferito al tratto interessato; la questione degli spazi di emergenza trascura che il progetto incrementa l’accessibilità rispetto al passaggio pedonale esistente; il rischio di collisione è riferito a distanze inferiori ai quindici metri, qui rispettati; le criticità delle barriere e delle vibrazioni sono superabili con una progettazione adeguata e non sono ancorate a soglie tecniche; il riferimento ai futuri piani di sviluppo ignora la fascia di rispetto di fatto già occupata da edifici; il richiamo al maggior carico urbanistico è del tutto generico.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 pone il limite dei trenta metri, ma l’art. 60 ne consente la riduzione al ricorrere delle quattro condizioni, e l’art. 61 dimostra come preesistenze a distanza ridotta, non rimosse, siano ritenute sicure. La disciplina previgente consentiva l’edificazione fino a sei metri: la soglia dei trenta non è dunque un valore assoluto.
Le circostanze locali risultano solo affermate e non valutate: la limitata velocità dei convogli in un tratto urbano, l’assenza di trasporto merci, l’edificazione ravvicinata già esistente e ritenuta sicura. Il provvedimento è pertanto annullato, salva la facoltà di RFI di adottarne uno nuovo adeguatamente istruito e motivato.
Nota della Redazione
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