Ripristino del danno ambientale e irretroattività della parte sesta del codice dell’ambiente (TAR Puglia n. 426 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte sesta del d.lgs. n. 152/2006 non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data della sua entrata in vigore (29 aprile 2006). Ne consegue che il potere ministeriale di ordinare all’operatore le misure di riparazione ai sensi dell’art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 152/2006 non può essere esercitato con riguardo a fatti di danno ambientale risalenti a epoca anteriore, per i quali la disciplina applicabile resta quella previgente, segnatamente l’art. 18, comma 1, della legge n. 349/1986, che configura una diversa responsabilità risarcitoria in favore dello Stato. Nell’ipotesi di danni pregressi, l’ordinanza di ripristino è illegittima per violazione dell’art. 303, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società, esercente attività di coltivazione di cava, impugnava l’ordinanza ministeriale del 23.09.2020 con cui le veniva ordinato, ai sensi dell’art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, di presentare un nuovo progetto di riparazione del danno ambientale, consistente in attività di rimboschimento. Il provvedimento traeva origine da accertamenti dei Carabinieri Forestali che avevano imputato alla società lavori di disboscamento eseguiti nell’arco temporale compreso tra il 1998 e il 2002. Successivamente, la società impugnava con motivi aggiunti anche la successiva ordinanza ministeriale del 28.07.2021, che aveva approvato il nuovo progetto di riparazione, subordinandolo a condizioni.
L’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, sostenendo che la società avesse dato esecuzione ai provvedimenti impugnati al fine di ottenere titoli abilitativi per proseguire l’attività di cava.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la società aveva ripetutamente chiarito che gli adempimenti procedurali non costituivano acquiescenza all’ordine di riparazione, ma erano finalizzati esclusivamente a ottenere la prosecuzione dell’attività di cava, mai consentita.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso. Il giudice ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che l’art. 303, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006 espressamente esclude l’applicazione della parte sesta del codice dell’ambiente al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore della disciplina.
Nella vicenda, i fatti contestati — i lavori di disboscamento — erano stati accertati come eseguiti tra il 1998 e il 2002, in epoca quindi anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006. Il TAR ha pertanto ritenuto che la posizione della società non avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell’art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, bensì alla stregua della disciplina previgente, in particolare dell’art. 18, comma 1, della legge n. 349/1986, che configura una responsabilità risarcitoria e non un potere di imposizione di misure di ripristino in capo all’autorità amministrativa.
Dalla natura pregressa del danno è derivata l’illegittimità delle ordinanze impugnate per violazione dell’art. 303, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152/2006, con assorbimento delle ulteriori censure relative alla mancata considerazione della disponibilità della società a stipulare un accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e dell’art. 306, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.