Inammissibili i motivi di ricorso ripetitivi e privi di critica argomentata (Cass. pen. Sez. 2 n. 2229 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso una sentenza di appello che abbia fornito una risposta ai motivi di gravame, si limiti a una pedissequa riproduzione degli stessi, senza una critica argomentata alle ragioni della decisione. In tal caso, i motivi sono non specifici e solo apparenti, in quanto non assolvono alla funzione di critica richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Inoltre, l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi, originaria e non sanata, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., rendendo a sua volta inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia considerato tale motivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Castrovillari, dichiarava estinti per prescrizione alcuni reati (detenzione di arma clandestina e una serie di truffe) e confermava nel resto la condanna dell’imputata per ulteriori reati, tra cui tentate estorsioni, furto aggravato e detenzione di monete contraffatte. Avverso tale decisione l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione del diritto di difesa per la revoca dell’ordinanza ammissiva di un testimone; la mancata identificazione della sua voce nelle intercettazioni; la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per un presunto rapporto di parentela con la persona offesa; la mancata applicazione della prescrizione a un reato di detenzione di monete contraffatte, in linea con le altre condotte analoghe già dichiarate estinte.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente l’ultimo motivo, ritenendolo manifestamente infondato in quanto basato su un errore di lettura della sentenza. Le dichiarazioni di estinzione per prescrizione relative ai capi U, V, W, X e Y bis concernevano le contestazioni di truffa (art. 640 cod. pen.) e non quelle ex art. 455 cod. pen. per la detenzione di monete contraffatte. Il capo T, invece, contestava esclusivamente la detenzione, reato che all’epoca non era ancora prescritto. Il motivo è stato quindi rigettato in quanto fondato su un erroneo assunto.
Con riferimento ai primi tre motivi, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza e la natura ripetitiva, in quanto costituivano la pedissequa riproposizione di corrispondenti motivi di appello già adeguatamente affrontati e decisi. La riproduzione integrale dei motivi di gravame non è stata considerata una critica argomentata alla sentenza impugnata, difettando dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e rendendo il ricorso inammissibile, come da precedenti giurisprudenziali citati.
Sul motivo relativo alla revoca del testimone, la Corte ha evidenziato come la condanna per la tentata estorsione si fondasse su un diverso e autonomo materiale probatorio, ossia le intercettazioni ambientali. La Corte ha inoltre respinto la censura sulla mancata identificazione vocale, trattandosi di una valutazione di merito, adeguatamente motivata e non manifestamente illogica. Infine, sul terzo motivo, ha rilevato come la causa di non punibilità invocata presupponesse la convivenza con la persona offesa, circostanza mai dedotta dall’imputata. Tale doglianza era, pertanto, generica e manifestamente infondata già in appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo atto anche in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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