Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza disposta in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 38833 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non opera rispetto all’irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria imposta dalla norma incriminatrice. La confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada costituisce sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege alla commissione del reato, sicché il giudice di legittimità, accertata la proprietà del mezzo in capo all’imputato, annulla senza rinvio la sentenza che abbia omesso di applicarla e vi provvede direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’1 aprile 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di un’imputata per il reato di guida in stato di ebbrezza, con applicazione della sola sospensione della patente per un anno. I giudici di merito avevano omesso di disporre la confisca del veicolo, pur risultando dagli atti che l’autovettura era di proprietà della conducente.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. per mancata applicazione della sanzione accessoria. La difesa ha depositato memoria eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di reformatio in peius, non essendo stata la confisca richiesta in fase di appello.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione muove dal consolidato orientamento secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda l’aggravamento della pena, l’applicazione di una più grave misura di sicurezza, il proscioglimento con formula meno favorevole e la revoca dei benefici. Esso non si estende all’irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria imposta dalla norma incriminatrice.
Il Collegio richiama sul punto Sez. IV n. 13860 del 2020 e Sez. IV n. 32248 del 2022, che hanno escluso la violazione del divieto nel caso di appello del solo imputato con sostituzione della sospensione con la revoca della patente. L’argomento decisivo è che la sanzione accessoria non appartiene all’area del trattamento punitivo rimesso alla disponibilità delle parti, ma discende automaticamente dalla legge.
Quanto alla natura dell’istituto, la Corte ribadisce che la confisca del veicolo ex art. 186, comma 7, cod. strada è sanzione amministrativa accessoria, che consegue ex lege alla commissione del reato. Vengono richiamate Sez. Un. n. 23428 del 2010 e successive pronunce conformi, che ne hanno affermato l’automatismo applicativo.
La difesa aveva sostenuto che la confisca non era stata richiesta in appello, ma solo con il ricorso. La Corte supera l’eccezione proprio sul piano della qualificazione giuridica: trattandosi di sanzione che segue ex lege, la sua applicazione non dipende dall’iniziativa di parte. Il titolo si fonda sul dato documentale della proprietà del mezzo in capo all’imputata, risultante dal verbale di sequestro allegato al ricorso.
Da qui l’annullamento senza rinvio limitatamente all’omessa confisca, con applicazione diretta della sanzione accessoria ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.