Destagionalizzazione balneare negata in assenza di titoli abilitativi adeguati (TAR Lazio n. 46 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 52-bis della L.R. Lazio n. 13/2007 non attribuisce al titolare di concessione demaniale marittima stagionale un diritto alla destagionalizzazione in forza di automatica conversione dei titoli temporanei in titoli permanenti. La norma consente una deroga alle previsioni dei piani che limitano l’occupazione dell’arenile al solo periodo estivo, ma presuppone che l’istante sia in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni e degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Il diniego opposto dall’Amministrazione è pertanto legittimo quando i titoli in possesso del concessionario non consentano il mantenimento permanente dei manufatti. L’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 autorizza la sola permanenza delle strutture amovibili entro il termine ivi previsto, non anche l’esercizio dell’attività destagionalizzata. In presenza di esito procedimentale vincolato, l’omissione dell’avviso di avvio e del preavviso di rigetto non vizia il provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare, con titolo rilasciato per l’esercizio dell’attività stagionale dal 1° maggio al 31 ottobre. In data 1° settembre 2021 presentava istanza di autorizzazione alla destagionalizzazione per la stagione invernale, ai sensi dell’art. 52-bis della L.R. Lazio n. 13/2007.
Il Comune dichiarava improcedibile la richiesta e ordinava lo smontaggio dell’intera struttura entro il 31 ottobre 2021. Con successiva nota invitava la società a completare le operazioni di rimozione entro il 30 novembre 2021. La ricorrente impugnava entrambi gli atti e proponeva motivi aggiunti per il ristoro dei costi di smontaggio e montaggio, quantificati in euro 97.600,00, sostenuti per un’attività che assumeva non necessaria per legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Tribunale sulla questione, risolta in senso negativo quanto alla possibilità, per i titolari di concessione stagionale, di mantenere posizionate le opere oltre il periodo estivo e di esercitare l’attività nel periodo invernale non contemplato dal titolo.
Quanto all’art. 52-bis citato, la ricorrente vi ravvisava una deroga normativa agli strumenti di pianificazione, con conseguente diritto al titolo abilitativo a prescindere dalla pianificazione. Il Tribunale respinge la tesi: la disposizione ammette una deroga alle previsioni dei piani che limitano l’occupazione al periodo estivo, ma non opera una conversione automatica dei titoli temporanei in titoli permanenti. Il mantenimento in loco esige titoli abilitativi opportunamente modificati. La stessa Regione Lazio, riscontrando il quesito del Comune, aveva riconosciuto il carattere stagionale delle concessioni e la necessità di adeguare il titolo concessorio ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, pena l’abusiva occupazione del demanio marittimo.
Anche la tesi fondata sull’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 è respinta: la norma autorizza solo la permanenza delle strutture amovibili sino al termine ivi previsto, non l’esercizio dell’attività destagionalizzata, nonostante il termine sia stato posticipato dall’Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 17/2021. In assenza di adeguamento dei titoli concessori, il diniego è corretto.
Le censure procedurali sono prive di pregio: stante l’esito strettamente predeterminato del provvedimento, alcun apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sul risultato, con la conseguenza che l’avviso di avvio e il preavviso di rigetto non avrebbero perseguito la finalità loro riservata dal Legislatore. Disattese anche le doglianze su istruttoria e motivazione, avendo l’Amministrazione esplicitato le ragioni del diniego.
Sui motivi aggiunti, il Collegio rileva che la normativa attribuisce ai concessionari una mera facoltà di mantenere installati i manufatti oltre il termine stagionale. La ricorrente, ricevuta la nota, non aveva manifestato la volontà di avvalersene, comunicando invece l’intenzione di procedere allo smontaggio. Il suo comportamento negligente è da solo determinante del danno lamentato, difettando la prova dell’an del pregiudizio. La domanda risarcitoria è rigettata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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