Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 2004 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta del docente, accertata la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta e, trattandosi di condanna pecuniaria, l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., strumenti tra loro concorrenti. La misura della penalità può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 442/2023 ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui oltre interessi, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione e all’Avvocatura dello Stato ed è passata in giudicato. Secondo la ricorrente, il Ministero è rimasto inerte. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo con ricorso per ottemperanza, con richiesta di ordine di pagamento e di penalità di mora. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata in data 4 ottobre 2023 e risulta passata in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996: la notifica del ricorso per ottemperanza è del 16 luglio 2025.

L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi. La nomina è ancorata al comma 4 dell’art. 114 c.p.a. e opera come misura di esecuzione in forma specifica del giudicato.

Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., il Collegio la ritiene ammissibile. Essa è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria: sul punto il provvedimento richiama Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15. La penalità è inoltre compatibile con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Collegio dispone infine la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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