Invarianza delle offerte e riesame dopo il ritiro dei concorrenti (TAR Liguria n. 1337 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di annullamento degli atti di gara e di riedizione delle operazioni valutative, il principio di invarianza delle offerte, codificato dall’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, non impedisce di riesaminare le sole proposte rimaste in gara quando taluni concorrenti si siano svincolati dall’offerta prima dell’aggiudicazione. La regola della cristallizzazione presuppone un assetto consolidato da salvaguardare, che nella specie difetta. Ne consegue la legittimità della comparazione delle sole offerte ancora valide e la non obbligatorietà della verifica di anomalia ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, subordinata al numero di almeno tre proposte. L’anomalia non si predica per sola comparazione con le offerte dei concorrenti.
Il Fatto
La ricorrente, seconda in graduatoria nella procedura indetta dalla Regione per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, ha impugnato l’aggiudicazione di un lotto a un’altra impresa, oltre ai verbali di gara e alla nomina della nuova commissione. Dopo l’annullamento degli atti da parte del TAR con una precedente decisione, confermata in appello, due concorrenti hanno comunicato la rinuncia alla partecipazione, ritenuta sopravvenuta l’impossibilità di mantenere le condizioni offerte.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, o in subordine il risarcimento per equivalente, articolando dieci motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la richiesta di riunione con altro giudizio, ritenendo non coincidenti le questioni e opposte le conseguenze perseguite. Nel merito, ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, che contestavano la mancata verifica di anomalia e la violazione del principio di invarianza per effetto del ritiro di due concorrenti.
Il TAR ha ricostruito la sequenza procedimentale: il RUP aveva chiesto a tutti i concorrenti originari di confermare le offerte; due imprese hanno rinunciato; la nuova commissione ha quindi comparato le sole due offerte residue. Secondo il Collegio, la stazione appaltante ha correttamente applicato l’ordinario meccanismo del regresso procedimentale, non dovendosi tenere conto delle offerte ritirate.
La regola della cristallizzazione delle offerte ha una duplice finalità: salvaguardare la stabilità degli assetti definiti dalla graduatoria e disincentivare controversie strumentali. Essa però opera solo dopo l’aggiudicazione. Prima di quel momento, ha precisato il Collegio richiamando la giurisprudenza amministrativa e la Corte cost. n. 77/2025, la soglia può essere rettificata per tener conto di illegittime ammissioni o esclusioni. Nel caso di variazioni della platea intervenute prima dell’aggiudicazione, l’esame delle sole offerte rimaste risponde al principio di effettività del confronto concorrenziale: fingere la presenza delle rinunciatarie sarebbe illogico, non essendovi alcun assetto consolidato.
Da tale premessa discende la legittimità della mancata attivazione della verifica di anomalia, che l’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 rende obbligatoria solo se le offerte in gara sono almeno tre. Il Collegio ha inoltre escluso l’anomalia dell’offerta aggiudicataria desumibile dalla sola comparazione con la proposta della ricorrente, ribadendo che un ribasso sostenibile per un concorrente può non esserlo per un altro.
Gli ulteriori motivi sono stati rigettati: la scelta dei criteri di valutazione dello scarico delle pressioni rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, insindacabile nel merito; l’onere di segnalare le innovazioni del prodotto ricade sul concorrente in forza del principio di autoresponsabilità; la suddivisione in lotti funzionali risponde alla ratio proconcorrenziale; la nomina intuitu personae della commissione è stata ritenuta adeguata al dictum giurisdizionale. Il ricorso è stato rigettato con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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