Valutazione urbanistica e catastale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 29066 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma; non può fondarsi sull’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla valutazione del giudice di merito. L’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico e non mere questioni o argomentazioni giuridiche. La scelta del certificato urbanistico da porre a base della decisione e il valore probatorio della classificazione catastale costituiscono apprezzamenti di fatto, sottratti al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione notificatole dall’Agenzia delle Entrate, con cui le era stato richiesto il pagamento di una somma a titolo di maggiori imposte dovute per la compravendita di un terreno. All’atto della denuncia di successione era emerso un certificato di destinazione urbanistica che indicava il terreno come verde pubblico; successivamente la contribuente lo aveva venduto a una società a un prezzo ritenuto congruo proprio in ragione di tale destinazione. In seguito a un’indagine penale su alcuni funzionari, il Comune ha rilasciato nel 2016 un nuovo certificato che confermava la destinazione a verde pubblico.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma, ha ritenuto il terreno edificabile, valorizzando il certificato del 2012 allegato all’atto pubblico e la classificazione catastale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla controricorrente, giudicandola del tutto generica, e passa all’esame dei motivi.

Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 142, lettera a), d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che entrambi i certificati indicavano un vincolo paesaggistico e che la Commissione regionale aveva ritenuto il terreno edificabile senza accertare il rilascio dell’autorizzazione. La censura è inammissibile: non si può formulare un vizio di violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto asseritamente erronei, nella specie il rilascio o meno di un’autorizzazione amministrativa.

La Corte ricorda il criterio distintivo: il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (richiamate Cass. n. 22938/2023, Cass. n. 3340/2019, Cass. Sez. U. n. 10313/2006).

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della legge n. 1150/1942. La Corte osserva che si tratta di due censure distinte, rubricate unitamente e non chiaramente distinguibili. Il profilo dell’omesso esame è inammissibile: l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. richiama un preciso accadimento storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni (Cass. n. 2268/2022; Cass. n. 22152/2014).

Quanto al profilo di violazione di legge, la Corte ribadisce che il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, contrapponendone uno difforme. La valutazione delle prove è sottratta al sindacato di legittimità (tra varie Cass. n. 32505/2023; Cass. n. 3730/2025). Il giudice è libero di attingere il proprio convincimento ai dati probatori ritenuti rilevanti, senza dover analiticamente disattendere tutte le risultanze prospettate (Cass. n. 14812/2025).

Il ricorso è dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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