Revocazione per errore di fatto inammissibile se si deduce un errore di giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15320 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto prevista dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è ammissibile solo quando il vizio consista in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, in modo incontestabile escluso o accertato dagli atti di causa. Il vizio deve quindi risultare da un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, sempre che la realtà desunta dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. È invece inammissibile la revocazione che miri a una rivalutazione delle conclusioni giuridiche cui è pervenuto il giudice di legittimità, poiché in tal caso si deduce un errore di giudizio, non una svista percettiva immediatamente percepibile.
Il Fatto
Un ente religioso proponeva ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile, limitatamente ad alcune unità immobiliari di via Rossetti, il secondo motivo del ricorso originario, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, lettera i), d.lgs. n. 504/1992.
La ricorrente assumeva che la Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo, fosse incorsa in un errore di fatto consistente nell’omessa percezione del reale contenuto della censura, la quale sarebbe stata finalizzata a evidenziare l’erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della natura pertinenziale delle unità immobiliari rispetto all’immobile principale già riconosciuto esente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile la revocazione, ha ribadito i confini dell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., distinguendolo dall’errore di giudizio. Il rimedio straordinario è esperibile esclusivamente per un errore di percezione, ossia una svista materiale che abbia portato il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, il cui contrario risulti in modo incontestabile dagli atti di causa.
La Corte ha inoltre precisato che la revocazione per errore di fatto è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso. Tuttavia, il vizio è escluso quando la pronuncia sul punto vi sia effettivamente stata, ancorché la motivazione non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte, poiché in tal caso si deduce un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso, che integra un errore di giudizio.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso il lamentato errore di percezione del fatto processuale. L’ordinanza impugnata aveva effettivamente preso in esame il secondo motivo e ne aveva dichiarato l’inammissibilità, ritenendo che la censura non denunciasse un’erronea ricognizione della fattispecie astratta ma una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, volta a censurare la valutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito.
La doglianza della ricorrente mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione delle conclusioni giuridiche cui era pervenuta l’ordinanza impugnata, per conseguire un diverso giudizio circa l’ammissibilità del motivo originario. Tale vaglio è precluso in sede di revocazione, poiché la valutazione della correttezza della decisione sull’ammissibilità di un motivo di ricorso attiene al merito della stessa e non può essere rimessa in discussione attraverso lo strumento dell’errore di fatto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione