Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 532 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, disciplinato dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertata inesecuzione del dictum e la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione. Scaduto inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta. Ove il commissario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non è dovuto alcun compenso. Alla condanna può aggiungersi, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il pagamento degli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 142/2024 del 16 aprile 2024 del Tribunale di Piacenza, Settore Lavoro e Previdenza. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto ad ottenere la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l’importo annuo di € 500,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza in data 24 luglio 2025. Chiede pertanto l’ordine di esecuzione mediante accredito sulla carta per € 2.500,00, la rivalutazione degli interessi e una penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del provvedimento e l’omesso adempimento. Il Ministero, non costituito, non ha contestato l’inottemperanza. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm.

Il Tribunale accerta altresì la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta spirato a seguito della notificazione della sentenza in data 25 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo o dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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