Accolto il ricorso contro l’esclusione per punteggio tecnico: valutazione illogica della Commissione (TAR Sardegna n. 553 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione di gara è circoscritto ai casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non potendo sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Tuttavia, il punteggio numerico assegnato ai singoli criteri e subcriteri non costituisce motivazione sufficiente quando l’apparato descrittivo della lex specialis non sia sufficientemente analitico e il giudizio dei commissari sia formulato in termini apodittici, generici o contraddittori rispetto al contenuto dell’offerta. In tali casi, l’esclusione per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio è illegittima e va annullata, con conseguente obbligo di rinnovazione della valutazione. L’istituto dei chiarimenti di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 non può sopperire a lacune sostanziali dell’offerta rispetto a parametri specifici della legge di gara.
Il Fatto
Una società, capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, partecipava a una procedura aperta per l’affidamento in concessione di una struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e servizi aggiuntivi. La Commissione di gara, all’esito della valutazione dell’offerta tecnica, attribuiva al raggruppamento un punteggio complessivo di 37,25/80, inferiore alla soglia minima di 40/80 prevista, determinandone l’esclusione. Il provvedimento di esclusione, adottato con determinazione della Stazione appaltante, veniva impugnato dalla società, la quale ne deduceva l’illogicità e la carenza di motivazione. In seguito, la ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso un elaborato della Commissione, denominato “MINUTA…”, mai comunicato e conosciuto solo tramite la produzione in giudizio del Comune resistente, contenente le osservazioni dei commissari sui punteggi attribuiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione di gara è limitato ai soli casi di manifesta erroneità o irragionevolezza. Tuttavia, il Collegio ha precisato che tale sindacato non è escluso quando il punteggio numerico non sia di per sé sufficiente a esprimere la motivazione, rendendosi necessario verificare la congruità logica del giudizio alla luce dei criteri di valutazione e del contenuto dell’offerta. In tale ottica, i giudici hanno esaminato la relazione tecnica presentata dalla ricorrente, confrontandola con le valutazioni sintetiche espresse dalla Commissione nei verbali e nel documento denominato “MINUTA…”. Con riferimento ai subcriteri 1.2, 1.3 e 1.4 del criterio n. 1, il Collegio ha ritenuto le valutazioni di “scarso” (punteggio 0,25) manifestamente illogiche e arbitrarie. In particolare, per il subcriterio 1.2, la Commissione aveva contestato la genericità della descrizione, ma il progetto presentato conteneva una programmazione dettagliata delle attività quotidiane, con tabelle e fasce orarie; per il subcriterio 1.3, la Commissione aveva escluso la flessibilità organizzativa, mentre il progetto delineava un modello basato su monitoraggio costante e azioni correttive; per il subcriterio 1.4, la Commissione aveva lamentato la mancata indicazione delle modalità di collaborazione con i sanitari, nonostante la proposta di una centrale operativa dedicata al raccordo con le strutture sanitarie. In questi casi, il giudizio è stato ritenuto apodittico e non supportato da una motivazione che consentisse di comprendere le carenze riscontrate. Il Collegio, invece, ha ritenuto non sindacabili le valutazioni negative rese sui subcriteri 2.2 (servizi per utenti esterni), 3.2 (software di rilevazione), 4.1 e 4.2 (conoscenza del contesto territoriale), in quanto supportate da motivazioni specifiche e logiche, nonché non inficiate da vizi di travisamento dei contenuti dell’offerta. Il TAR ha respinto le censure di contraddittorietà complessiva dei punteggi e quelle avverso la legge di gara, reputandole mere petizioni di principio. Accertata l’illegittimità della valutazione su tre subcriteri, il Collegio ha valutato la prova di resistenza, evidenziando che il raggruppamento era stato escluso per un margine di 2,75 punti e che ciascuno dei subcriteri contestati aveva un peso minimo non inferiore a 3 punti, con la conseguenza che il riesame avrebbe potuto determinare il superamento della soglia. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e della valutazione limitatamente ai tre subcriteri, e ordine di rinnovazione della valutazione. Spese compensate per la soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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