Destituzione del poliziotto penitenziario non incide sul silenzio assenso per il transito (TAR Sicilia n. 1973 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito nei ruoli civili del dipendente della Polizia Penitenziaria si perfeziona per silenzio assenso con l’inutile decorso del termine di 150 giorni dall’istanza, previsto dall’art. 76, comma 10, d.lgs. n. 443/1992. Tale termine ha natura perentoria e non è sospendibile ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990, non vertendosi in ipotesi di acquisizione di informazioni o certificazioni. La sopravvenuta destituzione dal servizio, pur legittimamente irrogata per fatti commessi durante il servizio di istituto, non può caducare in via retroattiva il transito già formato per silentium, né giustificare un provvedimento di diniego di segno opposto. La sanzione esplica efficacia solo sugli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto, segnatamente sullo stato di servizio e matricolare.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, veniva sottoposto a procedimento penale, definito in primo grado con sentenza di patteggiamento. Nel giugno 2024 presentava istanza di transito nei ruoli civili. Nel gennaio 2025 l’Amministrazione contestava l’addebito disciplinare e, all’esito del procedimento, irrogava la destituzione dal servizio.
Il ricorrente impugnava il decreto di destituzione e la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina, deducendo l’avvenuto perfezionamento del transito per silentium e la tardività dell’azione disciplinare. In corso di causa l’Amministrazione adottava la nota del 17 ottobre 2025, con cui respingeva l’istanza di transito proprio in ragione dell’avvenuta destituzione; avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di giurisdizione. Ancorché il provvedimento disciplinare sia postumo rispetto alla paventata formazione del silenzio assenso, esso sanziona condotte tenute durante il servizio da poliziotto penitenziario e incide sul rapporto di lavoro pubblicistico: sussiste dunque la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Richiamando la Cons. Stato, Sez. VI, n. 9715/2025, il TAR ribadisce che la sopravvenuta estinzione del rapporto non fa venir meno l’interesse dell’Amministrazione a sanzionare le condotte illecite poste in essere nel corso del servizio.
Sul ricorso introduttivo, il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al primo motivo, il difetto di competenza del Consiglio Centrale di Disciplina è escluso: il personale della Polizia Penitenziaria rientra nel regime di diritto pubblico e non tra i rapporti contrattualizzati cui si applicano gli artt. 55 e ss. d.lgs. n. 165/2001. Il procedimento disciplinare andava quindi concluso dal vertice del Corpo di appartenenza.
La doglianza sulla tardività dell’avvio è infondata: per effetto della pregiudiziale penale, desumibile dall’art. 9 d.lgs. n. 449/1992 e dall’art. 117 d.P.R. n. 3/1957, l’Amministrazione deve attendere l’esito del giudizio penale prima di definire la posizione disciplinare, non sussistendo alcun obbligo di avvio immediato.
Quanto al termine di 180 giorni, il Collegio precisa che esso decorre dal momento in cui l’Amministrazione consegue piena conoscenza della sentenza penale definitiva, mediante formale attestazione di irrevocabilità proveniente dagli uffici giudiziari. Nel caso di specie la conoscenza integrale è documentata al 9 dicembre 2024 e la contestazione è stata notificata il 14 gennaio 2025, entro il termine.
Sul quarto motivo, il TAR esclude il difetto di istruttoria. Il Funzionario Istruttore ha acquisito atti e visionato le immagini di videosorveglianza, con autonoma valutazione del fatto storico in chiave disciplinare. La Riforma Cartabia e l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. non impediscono la definizione disciplinare: le sanzioni non costituiscono effetto automatico della condanna penale, ma si fondano su autonoma valutazione del disvalore della condotta. La destituzione rientra nelle ipotesi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 449/1992 e i precedenti di servizio risultano valutati dalla Commissione.
Sui motivi aggiunti, il Collegio accerta la formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito. Il termine di 150 giorni ha natura perentoria e non è sospendibile: la prima sospensione, del 18 luglio 2025, è intervenuta quando il termine era già scaduto; la seconda, del 28 agosto 2024, non risulta comunicata all’interessato. Il provvedimento di diniego al transito, adottato su una vicenda amministrativa già esauritasi in favore del privato, è illegittimo: la destituzione non può incidere retroattivamente sul transito già valido ed efficace, esplicando efficacia solo sugli effetti non preclusi dalla cessazione del rapporto. I motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento del diniego.
Nota della Redazione
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