Il termine dimidiato di deposito nel giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 1455 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine per il deposito del ricorso notificato, ai sensi dell’art. 45 c.p.a., è soggetto al dimezzamento previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., sicché lo stesso è pari a quindici giorni dalla notificazione, fatti salvi i casi di notifica del ricorso introduttivo in primo grado. La violazione di tale termine perentorio comporta l’irricevibilità del ricorso.
Il Fatto
La liquidazione giudiziale di una società, creditrice nei confronti di un Comune, chiedeva l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto con cui era stato ingiunto all’ente il pagamento di una somma. Il ricorso veniva notificato al Comune e successivamente depositato presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale. L’amministrazione resistente non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la tempestività del deposito del ricorso. Ha richiamato l’art. 45 c.p.a., che fissa in trenta giorni il termine perentorio per il deposito, e l’art. 87, comma 3, c.p.a., che dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali nei giudizi trattati in camera di consiglio, tra cui i giudizi di ottemperanza.
Ha pertanto ritenuto che, nel caso di specie, il termine per il deposito del ricorso notificato fosse di quindici giorni. Tale interpretazione è stata confermata dal richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce l’applicabilità del dimezzamento anche al termine per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.
Nel caso esaminato, tra la data di notifica del ricorso e la successiva data di iscrizione a ruolo risultava decorso un lasso temporale superiore ai quindici giorni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile.
Le spese di lite sono state compensate, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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