Detenzione abusiva di armi ereditate: basta il dolo generico (Cass. pen. Sez. VII n. 36389 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione abusiva di armi e munizioni di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 è reato di pericolo a dolo generico, che si perfeziona con la coscienza e volontà della condotta, senza che sia richiesta la consapevolezza dell’antigiuridicità né la volontà di violare una determinata norma. Risponde del reato il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S., a nulla rilevando la sua ignoranza in merito a tale obbligo. Il ricorso che riproponga pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confutarne le argomentazioni, è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 05.12.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 21.06.2023 nei confronti di un imputato per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.222 euro di multa.
L’arma, un revolver ereditato dal padre, era custodita in una scarpiera nella camera da letto dell’imputato, risultava funzionante e carica ed era detenuta insieme ad altre quarantacinque cartucce. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto dell’elemento soggettivo per aver l’imputato dimenticato di denunciare il possesso dell’arma ereditata, e censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato il primo motivo, con cui si adduceva genericamente il difetto dell’elemento soggettivo. Il ricorso oblitera un dato decisivo: ai fini del perfezionamento dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, senza che sia richiesta la consapevolezza dell’antigiuridicità o la volontà di violare una determinata norma di legge.
Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, citando Sez. 1, n. 9246 del 07.10.1996, P.g. in proc. Rosa, Rv. 205916, e Sez. 1, n. 15880 del 16.01.2007, Pizzino, Rv. 236207: risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S., a nulla rilevando la sua ignoranza in merito a tale obbligo.
Quanto al secondo motivo, attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e che, dunque, non necessitava di una motivazione dettagliata. I giudici hanno comunque dato atto sia del disvalore della condotta, sia del contegno menzognero dell’imputato, quale sintomo di mancanza di resipiscenza.
La Corte osserva infine che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d’appello, senza confutare specificamente le argomentazioni dei giudici di secondo grado. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con richiamo a Sez. 2, n. 19411 del 12.03.2019, Furlan, Rv. 276062, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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