Affidamento in prova riuscito e neutralizzazione della recidiva ex art. 106 c.p (Cass. pen. Sez. 3 n. 14729 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, ai sensi dell’art. 47, comma 12, ord. pen.; ne consegue che le condanne oggetto di tale misura non possono essere poste a fondamento della recidiva, operando la neutralizzazione prevista dall’art. 106, secondo comma, cod. pen. in combinato disposto con la predetta disposizione dell’ordinamento penitenziario. Ove l’esito positivo non riguardi la totalità dei precedenti, il giudice è comunque tenuto a motivate la sussistenza della recidiva, rivalutando la posizione dell’imputato alla luce del ridimensionamento degli addebiti. È inoltre ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello e non rilevata dal giudice di merito, configurandosi un error in iudicando emendabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto due imputati da alcuni reati in materia di stupefacenti e rideterminato le pene, confermando il vincolo della continuazione con fatti già giudicati e la condanna per un terzo imputato. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i tre imputati, deducendo, tra l’altro, la maturata prescrizione di numerosi reati, l’omessa considerazione dell’esito positivo dell’affidamento in prova ai fini della recidiva e vizi di motivazione in punto di responsabilità concorsuale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso dell’imputato che lamentava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite per cui tale doglianza non è inammissibile, in quanto volta a far valere un error in iudicando sulla punibilità. Nel merito, ha accertato che per i reati commessi tra maggio e novembre 2016, puniti con la pena massima di sei anni, era decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi, comprensivo degli aumenti per interruzione. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza per i capi estinti, con rinvio alla Corte territoriale per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato residuo.

In relazione al secondo imputato, la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente la mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, evidenziando che il dato ponderale della sostanza (circa nove chilogrammi di hashish) esclude la lieve entità e che il motivo di appello era comunque manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso.

Accogliendo invece il motivo sulla recidiva, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite per cui l’esito positivo dell’affidamento in prova, dichiarando estinta la pena e ogni altro effetto penale, neutralizza la rilevanza delle relative condanne ai fini della recidiva. Ha quindi annullato con rinvio la sentenza limitatamente a tale punto, precisando che la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto motivare sul riconoscimento della recidiva qualora residuassero altri precedenti. Ha rigettato nel resto il ricorso.

Quanto al terzo ricorrente, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la doglianza sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo la relativa inosservanza sanzionata da nullità. Ha altresì escluso il vizio di motivazione, ritenendo che le censure si risolvessero in una critica alla valutazione del materiale probatorio, sollecitando una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità, atteso che i giudici di merito avevano fondato il convincimento su un compendio indiziario valutato congiuntamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 106 c.p.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 106 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *