Detenzione domiciliare per motivi di salute e bilanciamento con la pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 30379 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. presuppone che il giudice accerti in concreto una condizione di salute del condannato incompatibile con il regime carcerario, valutando la concreta adeguatezza delle cure assicurabili in ambito penitenziario e l’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico. Soltanto ove tale condizione sia riconosciuta, la valutazione della pericolosità sociale entra nel giudizio di bilanciamento tra esigenze di tutela della salute e difesa sociale. Il diniego della perizia medico-legale è legittimo quando l’accertamento risulti meramente ricognitivo di una situazione clinica già documentata e non emerga alcuna situazione di incompatibilità. In difetto del presupposto sanitario, la questione della pericolosità diviene non necessaria ai fini della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano respinge l’istanza di applicazione del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute, presentata nell’interesse di un condannato affetto da plurime patologie. Il ricorrente propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 147 cod. pen. e il difetto di motivazione sul diniego della perizia medico-legale, sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su un generico giudizio di stabilità clinica senza confrontarsi con la consulenza di parte, che aveva concluso per l’incompatibilità. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per mancanza di motivazione sulla pericolosità sociale, ancorata al titolo di reato e a pregresse appartenenze associative. Il Procuratore generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che consente la detenzione domiciliare quando ricorrano le condizioni che impongono o legittimano il differimento dell’esecuzione della pena. Primo presupposto è dunque l’accertamento di una delle situazioni previste dagli artt. 146 e 147 cod. pen., tra cui la grave infermità fisica di cui all’art. 147, primo comma n. 2, cod. pen.
Secondo il consolidato orientamento richiamato, la valutazione dello stato di salute incompatibile con il regime carcerario va effettuata in concreto. Non basta un giudizio di astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili, ma occorre verificare la concreta adeguatezza del trattamento terapeutico assicurabile al soggetto e ponderare l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico. Il Collegio richiama sul punto Sez. I n. 28631 del 23 aprile 2024. La detenzione domiciliare può essere disposta, in luogo del differimento e per periodo predeterminato e prorogabile, quando la pericolosità sociale renda necessario un controllo statale.
Ne deriva una duplice valutazione: il Tribunale deve anzitutto verificare le condizioni di legge per la misura, e solo una volta ritenute sussistenti effettuare il bilanciamento con la pericolosità del condannato. Applicando tali principi, la Corte ritiene l’ordinanza conforme. Il Tribunale ha valorizzato le relazioni sanitarie aggiornate dell’area penitenziaria, dalle quali emerge un quadro patologico complesso ma in fase di stabilità e costantemente monitorato anche presso strutture specializzate esterne.
Quanto all’art. 146 cod. pen., il Tribunale ha escluso una fase terminale o refrattaria alle cure. Quanto alla consulenza di parte, essa non è stata trascurata: la incompatibilità dedotta risultava collegata a una migliore gestione delle esigenze sanitarie, non a una condizione in concreto incompatibile con la detenzione intramuraria. Il diniego della perizia è corretto, avendo natura meramente ricognitiva di una situazione già documentata; la Corte richiama Sez. I n. 39798 del 16/05/2019.
Il secondo motivo è infondato: una volta esclusa l’incompatibilità sanitaria, la valutazione della pericolosità diventa non necessaria ai fini della concessione della misura. Il Tribunale si è comunque soffermato sulla pericolosità segnalata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sul ruolo apicale e sull’assenza di una recisione accertata dei legami associativi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.