Rimedi art 35-ter ord pen: onere prova e poteri officiosi giudice (Cass. pen. Sez. I n. 30378 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. per violazione dell’art. 3 CEDU, le allegazioni del detenuto sul fatto costitutivo della lesione, se la domanda è sufficientemente determinata e riscontrata quanto all’esistenza e alla decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità. Incombe pertanto sull’Amministrazione penitenziaria, unica detentrice delle informazioni qualificate, l’onere di offrire elementi di valutazione contrari. Il giudice è tenuto ad attivare i poteri di verifica d’ufficio ove si determini una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile, poiché l’onere della prova va modulato in ragione della posizione di svantaggio processuale del detenuto. La declaratoria di inammissibilità de plano è ammessa solo nei casi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non quando la valutazione investa il merito della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, ha proposto istanza ai sensi degli artt. 35-ter e 69-bis, comma 3, legge n. 354/1975 per ottenere i rimedi compensativi conseguenti a detenzione asseritamente contraria all’art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l’istanza inammissibile de plano, rilevando che il richiedente non aveva indicato i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le ragioni relative alle specifiche condizioni detentive.
Il reclamo proposto nell’interesse del detenuto è stato riqualificato come ricorso per cassazione. La difesa ha eccepito che l’istanza indicava il periodo di detenzione e gli istituti penitenziari, lamentando il mancato rispetto dei metri quadrati minimi, la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, la scarsa illuminazione, i servizi igienici privi di antibagno, l’assenza di riscaldamento e acqua calda e la mancanza di personale sanitario. La difesa ha inoltre osservato che né il detenuto né il difensore dispongono di strumenti per individuare analiticamente i periodi esatti delle violazioni, mentre tali informazioni sono nella disponibilità dell’Amministrazione penitenziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene corretta la riqualificazione del reclamo come ricorso per cassazione. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che avverso il decreto di inammissibilità emesso de plano dal magistrato di sorveglianza l’unico mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e non il reclamo al tribunale di sorveglianza. La declaratoria resa fuori dai casi previsti impone che la richiesta sia esaminata nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio, anziché dinanzi al tribunale, saltando un grado di merito.
L’inammissibilità de plano è consentita solo quando l’istanza sia già stata rigettata sulla base dei medesimi elementi o sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Il difetto dei presupposti deve essere oggetto di immediata constatazione, senza sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali. Una decisione anticipata che nella sostanza investe il merito si porrebbe in contrasto con il principio del contraddittorio.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento secondo cui le allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione sono assistite da una presunzione relativa di veridicità. Tale presunzione deriva dalla necessità di bilanciare l’asimmetria informativa, poiché l’Amministrazione penitenziaria è l’unico soggetto detentore delle informazioni idonee ad apprezzare la legalità del trattamento. Il principio di prossimità alla prova impone una diversa ripartizione dell’onere dimostrativo.
Resta salva l’attivazione dei poteri di verifica d’ufficio, necessaria ove, per l’assenza di controdeduzioni dell’amministrazione o in rapporto alla documentazione acquisita, si determini una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile. L’onere della prova non può che modularsi tenendo conto degli interessi di rango costituzionale e della posizione di svantaggio processuale del detenuto, con la conseguenza che deve ricadere sul giudice l’onere di attivarsi.
La Corte ribadisce inoltre che la natura compensativa dell’azione esclude che la domanda debba essere corredata dell’indicazione precisa e completa degli elementi posti a suo fondamento. È sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, l’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive. Nel caso concreto, i periodi di carcerazione e gli istituti risultano dettagliatamente indicati e il fatto costitutivo della lesione non è generico, essendo stato rappresentato il costante regime di celle multiple, al di sotto dei metri quadrati previsti e in assenza di fattori compensativi. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al medesimo magistrato per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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