Detenzione domiciliare per motivi di salute e obbligo di comparazione (Cass. pen. Sez. I n. 27390 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute, il giudice di sorveglianza non può limitarsi a valorizzare il solo dato neurologico, trascurando il quadro psichiatrico emergente dalla relazione sanitaria richiamata. Il provvedimento che disponga il ripristino della detenzione carceraria è affetto da vizio di motivazione quando omette la necessaria comparazione tra il significato delle condotte trasgressive e la condizione patologica del condannato. Ai fini della revoca deve essere rinnovata, alla luce degli elementi sopravvenuti, la ponderazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità con quello di compatibilità del ripristino del carcere con le attuali condizioni di salute.
Il Fatto
Il condannato, già ammesso al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute, chiedeva la prosecuzione della misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza, sulla base di una relazione sanitaria che attestava condizioni compatibili con la detenzione in carcere, subordinata alla disponibilità di presidi sanitari idonei, respingeva l’istanza e disponeva la detenzione in un reparto dell’amministrazione penitenziaria.
Il giudice di merito valorizzava la pericolosità del condannato, che in costanza della restrizione domiciliare si era reso responsabile di delitti di furto, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. I tre motivi sono esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e tutti fondati. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della vicenda sanitaria e dei provvedimenti succedutisi nel tempo.
Sul piano clinico il Tribunale di sorveglianza fonda il diniego su una relazione medico-legale che esprime una valutazione di scarsa compatibilità col regime carcerario, nonché su una successiva relazione della medesima azienda sanitaria, dalla quale trae un giudizio conclusivo di compatibilità subordinato alla disponibilità di presidi idonei, dando atto dell’esito di una visita neurologica con diagnosi di normale attività cerebrale.
Così argomentando il giudice di merito non si confronta con la patologia psichiatrica che aveva in precedenza condotto a valutazioni di incompatibilità. Omette una compiuta disamina del quadro patologico enucleabile dalla più recente relazione, che contiene diagnosi di disturbo di personalità borderline e antisociale grave con spunti psicotici, discontrollo degli impulsi e crisi di attacchi di panico in terapia farmacologica, in soggetto con storia di abuso di sostanze e affetto da epilessia. Valorizzando unicamente la regolare attività cerebrale, il Tribunale oblitera il complesso quadro clinico, connotato da vulnerabilità psichiatrica, necessità di politerapia e rischio di scompenso comportamentale, specie in contesto detentivo.
Nel rimarcare la pericolosità soggettiva, in ragione delle condotte criminose poste in essere durante la detenzione domiciliare e apoditticamente ritenute inconciliabili con uno stato di grave infermità, il Tribunale omette la necessaria comparazione tra il significato delle condotte trasgressive e la condizione patologica del detenuto. Così facendo si sottrae alla verifica dei presupposti legittimanti la prosecuzione della restrizione domestica, nell’ottica del ragionevole contemperamento delle esigenze confliggenti di tutela della collettività e di rispetto del principio di umanità della pena. La Corte richiama la propria giurisprudenza conforme, secondo cui, ai fini della revoca della misura, deve essere rinnovata la comparazione tra le esigenze di tutela e il principio di umanità della pena. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza.
Nota della Redazione
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