Pericolosità sociale e delitti ostativi impediscono la detenzione domiciliare anche per l’ultraottantenne (Cass. pen. Sez. 1 n. 7658 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condannato per uno dei delitti ostativi di cui all’art. 4-bis ord. pen. non può fruire della detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, poiché il rinvio recettizio operato dall’art. 47-ter, comma 1, ord. pen. al catalogo dei reati ivi elencato è da intendersi riferito alla mera formalità di elencazione, e non al contenuto della disposizione che prevede condizioni o deroghe. A nulla rileva, a tal fine, l’avvenuta collaborazione con la giustizia o l’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La decisione sul differimento della pena o sulla concessione della misura per grave infermità fisica implica comunque un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento provvisorio dell’esecuzione della pena, ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., e di concessione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., proposta nell’interesse di un detenuto ultraottantenne, espiazione di pena in regime di cumulo per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione e rapina con l’aggravante mafiosa. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione del dato anagrafico e della recisione dei pregressi legami criminali, l’omessa nomina di un perito e l’inadeguatezza delle cure in regime carcerario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, osservando che il ricorrente invocava il comma 01 dell’art. 47-ter ord. pen., norma inapplicabile per i reati ostativi. Richiamando il proprio consolidato indirizzo, ha ribadito che il rinvio all’art. 4-bis ord. pen. opera recettiziamente con riguardo al solo catalogo dei reati: la condanna irrevocabile per uno di essi è di ostacolo all’applicazione della misura alternativa, senza che rilevi la collaborazione con la giustizia o l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Tale interpretazione non muta a seguito della riforma di cui al d.l. n. 162 del 2022. I giudici hanno poi constatato che il Tribunale aveva comunque valutato il dato anagrafico e la pericolosità sociale, fondata su informazioni di polizia che descrivevano il detenuto come soggetto di spicco di un’associazione mafiosa.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ricordato che la grave infermità fisica legittimante il differimento o la misura alternativa ricorre solo in presenza di stati patologici che implicano un pericolo immediato per la vita o un decadimento fisico sotto la soglia della dignità, non gestibili in regime inframurario. La valutazione di compatibilità va condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in carcere o nei presidi sanitari territoriali.
La decisione impugnata risulta sorretta da congrua motivazione, basata sulla relazione sanitaria del 13 maggio 2025 che descriveva condizioni cliniche discrete, parametri emodinamici stabili e sufficiente autonomia nelle attività quotidiane. Il Tribunale ha valorizzato anche la pregressa relazione del 23 agosto 2024 e ha ritenuto la struttura idonea, essendo dotata di S.A.I. e vicina a presidi ospedalieri attrezzati. Gli spostamenti del detenuto nel mese di aprile 2025 sono stati considerati incompatibili con condizioni di salute di eccessiva gravità.
La Corte ha infine escluso la necessità di una perizia, richiedendosi dati clinici attestanti l’incompatibilità col regime carcerario, evenienza non ricorrente a fronte di informazioni sanitarie che non davano conto del denunciato peggioramento. Le conclusioni del consulente di parte paventavano solo un’astratta possibilità di aggravamento, ancorata a patologie croniche collegate all’età. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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