Opposizione ex art 35-ter Ord pen a richiesta generica (Cass. pen. Sez. I n. 33117 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimedio risarcitorio per il pregiudizio derivante da detenzione contraria all’art. 3 CEDU, proposta ex art. 35-ter Ord. pen., deve indicare i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le ragioni inerenti alle specifiche condizioni detentive. Non è tuttavia generica quando l’istante, esposti gli argomenti a sostegno, abbia comunque indicato il periodo di espiazione e l’istituto di detenzione. Il magistrato di sorveglianza non può limitarsi a rilevare la genericità della domanda omettendo di esaminare i periodi di detenzione che, nell’ambito dello stesso titolo esecutivo, sono stati effettivamente subiti e non hanno formato oggetto di precedente pronuncia; il provvedimento così motivato è annullato con rinvio.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta proposta da un detenuto ex art. 35-ter Ord. pen., reputandola generica: l’istante aveva fatto riferimento al periodo dal 30 dicembre 2020 “ad oggi” presso la Casa Circondariale di Pisa, senza considerare il diverso periodo di ristrettezza in altro istituto e senza tener conto che la medesima istanza era già stata accolta per una parte di quel lasso temporale.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la totale mancanza di motivazione in ordine ai periodi non coperti dalla precedente pronuncia, nei quali era comunque detenuto nel medesimo istituto. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 35-ter Ord. pen., che prevede i rimedi risarcitori per la violazione dell’art. 3 CEDU in danno di detenuti e internati. Il primo comma riconosce, per il pregiudizio protratto per almeno quindici giorni, la riduzione della pena da espiare di un giorno ogni dieci; il secondo comma prevede il ristoro monetario quando la detrazione non sia possibile o la detenzione non conforme sia inferiore a quindici giorni; il terzo comma disciplina i casi di custodia cautelare non computabile e di espiazione già terminata, con termine di decadenza di sei mesi e competenza del tribunale civile.

Il Collegio ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo cui la discontinuità tra le fasi esecutive preclude la richiesta di decurtazione della pena imputabile a un titolo diverso. Diversa è l’ipotesi del detenuto che espia il nuovo titolo senza soluzione di continuità rispetto al precedente, nell’ambito di un’esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo: in tal caso, finché la detenzione permane, può essere richiesto il rimedio compensativo sulla pena cumulata. In presenza di cesura temporale, resta invece esperibile il solo ristoro monetario, nel termine di decadenza decorrente dalla cessazione dello stato di detenzione.

Quanto ai requisiti della domanda, la Corte ha richiamato il principio per cui il reclamo è inammissibile quando non indica periodi, strutture e precise ragioni sulle condizioni detentive. Ha però precisato che richiesta e reclamo non possono dirsi generici se l’istante ha indicato il periodo di espiazione e l’istituto di detenzione, unitamente agli argomenti a sostegno.

Nel caso di specie il magistrato non si è conformato a tali principi: la richiesta concerne una pena facente parte di un unico titolo esecutivo e comprende periodi di detenzione effettivamente subiti. Il giudice ha omesso di esaminare i periodi in cui l’interessato era detenuto nel medesimo istituto e che non erano stati oggetto della precedente pronuncia. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio, perché il magistrato si pronunci attenendosi anche ai parametri delle Sezioni Unite n. 37218 del 2020 in tema di trattamento inumano o degradante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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