Appello cautelare, termini ordinatori e obbligo di risposta alle istanze difensive (Cass. pen. Sez. I n. 12154 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare, il termine previsto dall’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti e l’assunzione della decisione ha natura meramente ordinatoria, poiché la norma non richiama l’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. né prevede alcuna sanzione: la sua inosservanza non determina nullità o inefficacia del provvedimento. Integra invece il vizio di motivazione per omessa risposta alle argomentazioni difensive l’omessa valutazione della documentazione depositata a sostegno dell’istanza di applicazione degli arresti domiciliari, quando gli elementi trascurati presentino attitudine a fornire difformi lumi sulla sussistenza di una stabile e lecita dimora. È invece inammissibile, perché sollecita una rivalutazione nel merito, la censura che prospetti una diversa lettura delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 630 cod. pen. Il giudice per le indagini preliminari, nel convalidare il fermo, ha declinato la competenza in ragione della contestazione del delitto associativo ex art. 416 cod. pen. e ha applicato la misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di permanenza notturna.

Essendo stato sorpreso all’esterno del Comune di residenza, il ricorrente è stato colpito da aggravamento con imposizione della misura carceraria. Il Tribunale del riesame ha respinto l’appello cautelare, confermando il provvedimento. Propone quindi ricorso per cassazione la difesa, lamentando la violazione dei termini dell’appello cautelare e vizi della motivazione, in particolare l’omesso esame della documentazione attestante la titolarità di una ditta individuale e la sussistenza di un contratto di locazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza relativa ai termini. Il ricorrente deduce genericamente il mancato rispetto dei termini di fissazione dell’udienza e di deposito della decisione, senza trarne conseguenze processuali. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di appello cautelare, il termine dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. è meramente ordinatorio, non essendo richiamati l’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. né prevista alcuna sanzione. La censura è pertanto priva di fondamento.

Quanto alla tesi della destinazione lavorativa dello spostamento, la Corte osserva che essa si sviluppa interamente sul piano del fatto e mira a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie a quella recepita dal giudice cautelare. Tale operazione fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità: la decisione non può essere invalidata sulla base di prospettazioni alternative che si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto. Nessun vizio logico è ravvisabile, avendo il Tribunale fondato il giudizio sulla gravità del fatto e sugli acclarati contatti con una ramificata organizzazione criminale.

Merita invece accoglimento la censura relativa al mancato esame della documentazione posta a sostegno dell’istanza subordinata di arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha negato la sussistenza di una stabile e lecita dimora, ma tale assunto non si confronta con due elementi: la titolarità di una ditta individuale con un dipendente e il deposito di un regolare contratto di locazione, attestante una fissa dimora in Italia. In particolare, il dato relativo alla stabile dimora era stato oggetto di prova documentale versata nel fascicolo.

Risulta così integrato il dedotto vizio di motivazione per omessa risposta alle argomentazioni difensive. Il vuoto argomentativo ha carattere di decisività, poiché gli elementi trascurati presentano, almeno potenzialmente, l’attitudine a fornire difformi lumi in ordine al radicamento territoriale del soggetto. La Corte annulla quindi l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., e dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non comportando la decisione la rimessione in libertà del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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