Detenzione domiciliare speciale al padre solo con grave deficit assistenziale della prole (Cass. pen. Sez. I n. 30328 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. con sentenza n. 52 del 2025, può essere concessa al padre detenuto soltanto in presenza di figli minori che si trovino in una condizione di grave deficit assistenziale. Tale condizione, pur non dovendo essere assoluta, presuppone l’esistenza di una situazione personale o ambientale tale da determinare il rischio concreto, sul piano psico-affettivo, di una irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo della prole. Il beneficio resta escluso quando sussista un’accertata pericolosità del richiedente. Il sindacato di legittimità non si estende al merito della valutazione dei servizi sociali, quando la motivazione del tribunale di sorveglianza sia logica e coerente.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza dell’11 febbraio 2026, ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare proposta dal detenuto ai sensi dell’art. 47-quinquies ord. pen.. Il ricorrente è padre di quattro figli, tre dei quali in tenerissima età e uno, il maggiore, affetto da gravi patologie e da invalidità riconosciuta.

Avverso il provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la peculiare situazione familiare non sarebbe stata adeguatamente considerata, e che la sola madre non sarebbe in grado di fronteggiare le particolari esigenze dei figli.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione penale ha dichiarato il ricorso infondato. La doglianza, articolata in un unico motivo, investe il profilo applicativo dell’art. 47-quinquies ord. pen. e il corrispondente obbligo motivazionale del tribunale di sorveglianza.

Il Collegio ha rilevato che il giudice di merito si è espressamente conformato ai principi già delineati dalla Corte in ordine ai presupposti della detenzione domiciliare speciale. Il tribunale ha fondato la decisione sugli specifici e puntuali riferimenti alla relazione dei servizi sociali, dalla quale emerge la validità della gestione della madre e l’assenza di qualsivoglia compromissione del processo di crescita ed educazione dei figli.

Il principio richiamato, tratto da Sez. 5, n. 34049 del 12/09/2025, richiede che la concessione del beneficio al padre detenuto presupponga l’esistenza di una situazione, personale o ambientale, idonea a determinare il rischio concreto per la prole di un grave deficit assistenziale sul piano psico-affettivo, oppure di una irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo. La condizione dei figli non deve essere assoluta, ma deve comunque raggiungere tale soglia di gravità.

La Corte ha precisato che il beneficio resta subordinato all’insussistenza di un’accertata pericolosità del richiedente. Nel caso esaminato, la decisione impugnata risulta corretta e la motivazione, sul punto, logica e coerente, dunque non sindacabile in sede di legittimità. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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