Proscioglimento nel merito e prescrizione: serve la prova evidente dell’innocenza (Cass. pen. Sez. III n. 30248 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando le circostanze che escludono l’esistenza del fatto, la sua commissione o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione richiesta appartiene, allora, al concetto di constatazione, e non a quello di apprezzamento, ed è perciò incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Il proscioglimento nel merito prevale sulla declaratoria di prescrizione solo se, con mera attività ricognitiva, risulti l’assoluta assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva dell’innocenza, non anche in caso di semplice contraddittorietà o insufficienza probatoria. Chi invoca l’applicazione della norma non può limitarsi a riprodurre i motivi di appello, ma deve indicare in modo puntuale le prove dell’innocenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti perché i reati erano estinti per prescrizione. In primo grado, per quanto rileva, un imputato era stato condannato per il delitto di cui all’art. 480 cod. pen., così riqualificata la fattispecie di cui all’art. 479 cod. pen. contestata: nella qualità di responsabile del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, avrebbe attestato falsamente la conformità urbanistica della struttura agli strumenti approvati, ai regolamenti edilizi e alle norme sugli accessi al mare del vigente PRG.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le argomentazioni difensive sull’evidenza dell’insussistenza dei fatti. Con il secondo ha censurato, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’omesso esame dei motivi di appello, riproducendo il contenuto della memoria depositata in sostituzione della discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e ricostruisce anzitutto la regola processuale. In presenza di una causa estintiva, il proscioglimento nel merito presuppone che dagli atti emerga, in modo assolutamente non contestabile, l’esclusione del fatto, della sua commissione o della sua rilevanza penale. Il giudizio richiesto attiene alla constatazione, cioè alla percezione ictu oculi, e non all’apprezzamento.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, e la Sez. VI n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia: la formula di proscioglimento prevale sulla prescrizione solo se è rilevabile, con mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza o la prova positiva dell’innocenza. Non basta la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il giudice di merito ha escluso i presupposti del proscioglimento nel merito, facendo discendere la responsabilità dalle acquisizioni del giudizio di primo grado e dalla loro ponderata valutazione. Il Tribunale, sia pure succintamente, ha illustrato le ragioni della penale responsabilità, valutando le argomentazioni dei consulenti di parte e spiegando perché ha ritenuto più affidabili le conclusioni del consulente del pubblico ministero, la cui deposizione ha evidenziato numerose anomalie, tra cui una divergenza tra la destinazione turistico-ricettiva delle opere autorizzate e la naturale destinazione agricola dell’area.
Gli elementi indicati dal ricorrente, osserva la Corte, non offrono quell’incontestabile e immediata evidenza dell’innocenza: si limitano a sollecitare una diversa valutazione delle prove, ciò che esula dalla nozione di constatazione. La Corte aggiunge che chi invoca l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non può limitarsi a riprodurre i motivi di appello, dovendo indicare in maniera puntuale le prove dell’innocenza.
Il Collegio precisa infine che il rinvio alle valutazioni del Tribunale è corretta applicazione della regola, senza necessità di approfondire il compendio probatorio: approfondimento che sarebbe stato necessario in caso di confisca (richiamate Sez. III n. 40793 del 22/10/2025, Castelli e Sez. III n. 12731 del 18/12/2020, Ferri) o di conferma della statuizione sul risarcimento del danno (richiamate Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, nonché Corte costituzionale n. 2 del 2026 e n. 182 del 2021), situazioni entrambe non riscontrabili nel caso, né di rinuncia alla prescrizione, non richiesta dall’imputato. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 480 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso