Detenzione domiciliare ultrasessantenne inabile, limiti di pena e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 36588 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di detenzione domiciliare proposta ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. d), ord. pen. deve essere scrutinata secondo il limite di pena proprio di tale fattispecie speciale, previsto per gli ultrasessantenni parzialmente inabili, e non secondo il limite della detenzione domiciliare ordinaria di cui al comma 1-bis. Il Tribunale di sorveglianza che dichiari inammissibile l’istanza applicando il limite di pena della fattispecie ordinaria incorre in violazione di legge. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico del tribunale di sorveglianza è autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione: la concessione delle attenuanti generiche non vincola la valutazione sulla pericolosità sociale e sull’idoneità rieducativa della misura.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 23 aprile 2025, respingeva le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dal condannato. Quanto all’affidamento, il tribunale riteneva non formulabile una prognosi favorevole di reinserimento, valorizzando la gravità dei reati in espiazione, la commissione di reati recenti, il breve periodo di esecuzione intramuraria e l’assenza di iniziative risarcitorie. Quanto alla detenzione domiciliare, la riteneva inammissibile per difetto dei limiti di pena, indicando il fine pena al 10 marzo 2029.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo contestava il rigetto dell’affidamento, il secondo il diniego della detenzione domiciliare, deducendo l’erronea individuazione del limite di pena applicabile. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nel secondo motivo e infondato nel resto. Il primo motivo è stato respinto perché il tribunale aveva fondato il diniego su elementi già scrutinati sul piano della logicità dalla giurisprudenza di legittimità: la gravità del reato, le pendenze processuali, le informazioni di polizia e il mancato risarcimento dei danni alle vittime. Si tratta di parametri idonei a sostenere, in modo non manifestamente illogico, il rigetto di una misura alternativa.
La Corte ha respinto la deduzione sulla diversità del giudizio del giudice della cognizione. La concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risponde a parametri differenti da quelli richiesti dall’art. 47 ord. pen.: il tribunale di sorveglianza deve accertare l’assenza di pericolo di recidiva e l’utilità dell’affidamento per la rieducazione, valutazioni estranee al giudizio sulle attenuanti.
Parimenti irrilevanti sono stati ritenuti l’asserita modestia dell’importo della bancarotta e il reintegro della provvista alla persona offesa del peculato: la difesa non contestava il mancato risarcimento del danno da bancarotta, né la caduta di un singolo passaggio motivazionale avrebbe inficiato la complessiva logicità del percorso, sorretto dalla gravità del reato, dalla gradualità nell’accesso ai benefici e dall’assenza di iniziative risarcitorie.
Fondato è invece il secondo motivo. La Corte ha verificato che l’istanza era stata proposta ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. d), ord. pen., come emergeva dalle richieste conclusive, che invocavano l’applicazione della detenzione domiciliare per il soggetto ultrasessantenne affetto da patologia determinante inabilità parziale. Il limite di pena di tale fattispecie speciale è diverso da quello della detenzione domiciliare ordinaria ed era rispettato nel caso concreto. L’ordinanza, dichiarando l’inammissibilità per difetto dei limiti di pena propri della fattispecie ordinaria, è incorsa in violazione di legge. Limitamente a tale capo, la Corte ha annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina, rigettando il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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