Confisca per equivalente obbligatoria anche con patteggiamento e senza profitto accertato (Cass. pen. Sez. IV n. 39752 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta in ogni caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, anche in assenza di sequestro in atto e pur laddove la misura non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti. Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e non può riesaminare nel merito la sussistenza del profitto, effettuando valutazioni precluse dalla definizione negoziata del procedimento. La misura opera salvo che il prezzo o il profitto appartengano a soggetto estraneo al reato; nel reato di omesso versamento di ritenute certificate il profitto coincide con l’importo delle ritenute non versate.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 6 luglio 2022, aveva applicato al condannato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, per non aver versato, entro il termine previsto, le ritenute operate nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori di una società. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ricorse in Cassazione lamentando l’omessa statuizione sulla confisca per equivalente del prezzo o profitto del reato.

La Cass. pen. Sez. III n. 44657 del 06.04.2023 annullò la sentenza limitatamente a tale omissione, affermando che la confisca per equivalente va obbligatoriamente disposta anche senza sequestro in atto, e rinviò al Tribunale per i necessari accertamenti sull’ammontare. Nel giudizio di rinvio il Tribunale non dispose la confisca, ritenendo che il condannato, sin dal 2014, non avesse conseguito alcun vantaggio economico dall’illecito. Contro questa decisione ha proposto ricorso la Procura della Repubblica per inosservanza dell’art. 627 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Cassazione per ogni questione di diritto con essa decisa. Il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di conformarsi ai punti di diritto indicati dal giudice di legittimità. Nella specie, la sentenza rescindente aveva statuito che la confisca per equivalente del profitto va obbligatoriamente disposta anche senza sequestro in atto, come previsto dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e, in precedenza, dall’art. 1, comma 143, legge n. 244/2007, essendo necessari ulteriori accertamenti solo per determinare il preciso ammontare.

La misura ablatoria omessa si caratterizza per essere obbligatoria, stante il chiaro tenore normativo, conseguente ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, con la sola eccezione dell’appartenenza del profitto o del prezzo a soggetto estraneo al reato. Ove sia impossibile colpire i beni costituenti il profitto, si procede alla confisca di altri beni di valore corrispondente nella disponibilità del reo. La Corte richiama Sez. 3 n. 33154 del 13.06.2024, che ha affermato tale principio, e Sez. 3 n. 6047 del 27.09.2016, secondo cui la confisca per equivalente va disposta anche con il patteggiamento, pur se non oggetto dell’accordo, per la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza, ma diretta a privare il reo del beneficio economico.

L’assenza di qualsivoglia discrezionalità rende manifesta la violazione di legge: il Tribunale, effettuando un giudizio di merito precluso dall’applicazione della pena su richiesta, ha affermato che non era stato ottenuto alcun profitto sulla base di documentazione acquisita nel giudizio di rinvio, tra cui la dichiarazione di fallimento, l’istanza di concordato preventivo e i documenti societari. La Corte ricorda incidentalmente che, in tema di reati tributari, il concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato o non autorizzato il pagamento dei debiti, configurandosi la scriminante dell’adempimento di un dovere di cui all’art. 51 cod. pen. (Sez. 3 n. 9248 del 18.03.2022).

La Corte richiama altresì l’insegnamento consolidato per cui la difficoltà finanziaria dell’imprenditore non costituisce forza maggiore che esclude la responsabilità ex art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 (Sez. 3 n. 37528 del 2013; Sez. 3 n. 3124 del 2014). La sentenza va pertanto annullata con rinvio, dovendosi verificare la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Sez. 3 n. 3165 del 22.11.2019), coincidendo il profitto con l’importo delle ritenute non versate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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