Ricorso inammissibile se volto alla rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 7857 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non consentito in sede di legittimità, il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione o della violazione di legge, prospetti una mera rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, non scandita da specifica critica né da pertinente individuazione di travisamenti di emergenze processuali. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione quando non risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o contraddittorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, nonché per la coltivazione di piante di marijuana e la detenzione di munizioni. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, in particolare lamentando la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa censurava, inoltre, la congruità del trattamento sanzionatorio, ritenendolo eccessivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi manifestamente infondati. Essi riproponevano doglianze generiche, già vagliate e disattese dal giudice di merito, e miravano a una rivalutazione delle fonti probatorie, senza indicare specifici travisamenti. Il giudice di appello aveva invece ricostruito logicamente la vicenda, valorizzando un compendio indiziario grave e concordante, basato sulla piena disponibilità dei locali e sul rinvenimento di un rilevante quantitativo di sostanze di varia tipologia.
Quanto alla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ne ha escluso la possibilità, richiamando la propria giurisprudenza (tra cui Sez. 3, n. 18370 del 2024) e valutando il dato ponderale, le modalità e le circostanze dell’azione, quali l’organizzazione dell’attività e la suddivisione in dosi, che denotavano una capacità di gestione del traffico incompatibile con l’ipotesi di lieve entità.
In relazione alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui la loro concessione non è un diritto, ma richiede elementi di segno positivo, la cui assenza è stata adeguatamente motivata facendo leva su elementi negativi come l’organizzazione dell’attività e l’occultamento della sostanza. La motivazione risulta sufficiente, non essendo necessario un esame analitico di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen..
Infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto parimenti manifestamente infondato: la Corte di appello aveva indicato le ragioni degli aumenti per la continuazione, evidenziando come la pena base fosse stata fissata sul minimo edittale e come gli aumenti fossero giustificati dal numero di piante e munizioni. Tale valutazione, non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.