Truffa contrattuale e inadempimento: la distinzione resta riservata al giudice del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 37152 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità la violazione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio rileva solo se si traduce nell’illogicità manifesta e decisiva della motivazione. È preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, come pure l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, anche se indicati dal ricorrente come più plausibili. Il motivo che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile in Cassazione quando la motivazione del merito sia esente da evidenti illogicità; non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. La contestazione sull’eccessività della pena è parimenti sottratta al sindacato di legittimità, rientrando la graduazione sanzionatoria nella discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di truffa ai danni di una persona offesa, cui si era fatto consegnare, tramite bonifico bancario, la somma di 10.736,00 euro con artifizi e raggiri. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 24.01.2025, aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa città, in data 01.03.2022.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato la violazione degli artt. 640 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., per assenza di prova della condotta fraudolenta e riconducibilità del fatto a un mero inadempimento contrattuale; dall’altro la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, ha osservato la Corte, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità: la difesa, evidenziando ragioni in fatto e prefigurando una diversa lettura dei dati processuali, contesta il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie.

Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità — Sez. II n. 28957 del 2017, Sez. VI n. 5465 del 2020, Sez. VI n. 47204 del 2015, Sez. I n. 42369 del 2006, Sez. VI n. 22256 del 2006, Sez. Un. n. 12 del 2000 — la Corte ha ribadito che la regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità solo ove la sua violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto con motivazione lineare e non illogica la non configurabilità del mero inadempimento contrattuale e l’integrazione di una condotta truffaldina: il ricorrente aveva indotto in errore la persona offesa, ottenendo un ingiusto profitto mediante l’indicazione di un falso mandato di fornitura e l’ingannevole rassicurazione sulla realizzazione degli infissi richiesti.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha legittimamente richiamato per relationem gli argomenti della sentenza di primo grado, che aveva debitamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ricordato che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

La contestazione sull’eccessività della pena è stata parimenti ritenuta non consentita in sede di legittimità: la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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