Patteggiamento, dosimetria della pena inammissibile se non illegale (Cass. pen. Sez. VII n. 32344 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso, a far tempo dal 3 agosto 2017, soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017. Le censure in punto di dosimetria della pena, di concessione o diniego delle circostanze e di entità della sanzione sono inammissibili, salvo che non sia dedotta e ravvisabile una illegalità della pena. Per qualificare illegale la pena non basta eccepire il difetto di motivazione sui criteri valutativi, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. L’obbligo motivazionale è assolto, nel rito speciale, con la verifica e la positiva valutazione dei termini dell’accordo.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare aveva applicato al ricorrente, con sentenza di patteggiamento, la pena concordata per due delitti avvinti dal vincolo della continuazione: il più grave dei due sanzionato ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990. La pena finale era stata determinata muovendo da una pena base ridotta per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione e diminuita per il rito.
Avverso quella sentenza l’imputato propose ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, per non avere il giudice esplicitato la gravità della violazione né argomentato sulla congruità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., norma introdotta dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017 e applicabile ai procedimenti successivi al 3 agosto 2017. Nella specie sia la richiesta di patteggiamento sia l’impugnativa erano successive a tale data.
Il perimetro di ricorribilità è quindi ristretto a quattro motivi: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Le doglianze sulla dosimetria restano fuori da questo ambito, tanto più se generiche.
La Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità formatosi sin dall’origine dell’istituto. Una volta ratificato l’accordo dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni sulle circostanze e sull’entità o conversione della pena, ove non illegali. In tal caso l’obbligo di motivazione è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e della positiva valutazione dei termini dell’accordo (Sez. 5, n. 5210 del 28.10.1999, dep. 2000, Verdi). Nella stessa direzione si era ribadito che non può proporsi ricorso per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento per l’erronea concessione o il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di palesi illegalità e in presenza di ratifica dell’accordo (Sez. 6, n. 42837 del 14.05.2013, Zaccaria).
Quanto alla nozione di illegalità, non basta eccepire che il giudice abbia male esplicitato i criteri valutativi: occorre che il risultato finale del calcolo non sia conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19.02.2004, Obiapuna). Nel caso concreto nessuna illegalità è stata dedotta né ravvisata: la pena risulta determinata entro le cornici edittali, con applicazione delle attenuanti generiche e della diminuente per il rito. Il giudice di merito ha comunque dato conto della congruità del trattamento sanzionatorio, richiamando la gravità della condotta, la natura, la quantità e il principio attivo della sostanza e il contegno dell’imputato, assolvendo così l’obbligo motivazionale nei termini semplificati propri del rito.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 13.06.2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari