Inammissibile il ricorso per la cessione di cocaina sotto osservazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15224 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura che ripropone in sede di legittimità le medesime doglianze già devolute al giudice d’appello e da questi disattese con motivazione congrua è manifestamente infondata. In tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. L’esclusione della particolare tenuità, motivata sulla base del rilevante dato ponderale, non è censurabile in cassazione se non manifestamente illogica. Il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. richiede che la tenuità riguardi congiuntamente l’entità del profitto e quella dell’evento. Infine, per l’esclusione delle attenuanti generiche è sufficiente il richiamo ai precedenti penali dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di Appello di Roma aveva accertato la sua responsabilità per una cessione di una dose di cocaina, avvenuta sotto la diretta osservazione degli operanti, e per la detenzione domiciliare di ulteriori 36 grammi della stessa sostanza, dai quali erano ricavabili 198 dosi, quantità ritenuta incompatibile con un uso personale.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., delle attenuanti generiche e alla congruità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha valutato i motivi di ricorso, ritenendoli tutti manifestamente infondati. In primo luogo, ha giudicato la doglianza sulla responsabilità meramente riproduttiva di una censura già esaminata dai giudici d’appello, che l’avevano disattesa con motivazione logica, basata sull’osservazione diretta della cessione e sulla successiva conferma dell’acquirente, nonché sul rinvenimento di un quantitativo di droga incompatibile con l’uso personale.
In relazione al diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte ha chiarito che la norma richiede la sussistenza congiunta della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. La prima si articola nei due “indici-requisiti” della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha fondato il diniego sul dato ponderale, e tale motivazione, non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
Quanto al diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Cassazione ha ricordato che la sua applicazione richiede che la speciale tenuità concerna sia l’entità del lucro conseguito o perseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso del reato, citando il precedente di Sez. 6, n. 5812 del 2017. La motivazione della Corte d’appello, basata sul quantitativo non minimo di droga e sul conseguente lucro, è stata ritenuta coerente con tale principio.
La Corte ha infine giudicato corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali e sulle pendenze giudiziarie dell’imputato, e non sul silenzio. Ha richiamato il principio per cui, ai fini dell’esclusione, è sufficiente il richiamo ai precedenti, citando Sez. 5, n. 43952 del 2017. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla pena, che giustificava lo scostamento dalla media edittale con la tipologia di droga, l’attività di spaccio svolta durante gli arresti domiciliari e i precedenti, citando il metodo di calcolo della pena mediana indicato da Sez. 5, n. 36407 del 2025.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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