Iscrizione ipotecaria su prima casa e soglia del pignoramento (Cass. civ. Sez. V n. 7338 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma procedura alternativa alla stessa, con funzione di garanzia e di cautela del credito erariale. Ne consegue che l’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa di abitazione e anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione immobiliare, restando estranea ai limiti del pignoramento di cui all’art. 76 d.P.R. n. 602/1973. Unico limite è il quantum debeatur fissato dal legislatore. In tema di giurisdizione, ai fini della ripartizione tra giudice tributario e giudice ordinario rileva la natura dei crediti posti a fondamento dell’iscrizione. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non rende inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro la stessa sentenza, non essendo configurabile alcuna causa ostativa.
Il Fatto
La società di riscossione impugna dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la commissione tributaria regionale, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria per importi inferiori a 120.000 euro, aveva escluso la violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 quanto alla preventiva comunicazione e aveva rilevato una non corretta indicazione del bene ipotecato.
Il contribuente resiste con controricorso, eccependo la pendenza del giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza. Il relativo giudizio, definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, è esso stesso impugnato per cassazione e riunito al primo.
La Motivazione della Corte
I due ricorsi sono riuniti in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione unitaria delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. La connessione tra la pronuncia di merito e quella resa in sede di revocazione giustifica la trattazione congiunta.
Il ricorso sulla revocazione è infondato. L’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, non in una valutazione delle risultanze processuali. Nella specie la doglianza investe un punto controverso e già oggetto di esame nel merito, con conseguente inammissibilità, anche per difetto di autosufficienza. La commissione tributaria regionale ha però errato nell’affermare che la pendenza del giudizio di cassazione renda inammissibile la revocazione: l’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. dimostra la tendenziale non interferenza tra i due giudizi.
Sul ricorso principale, la prima censura è fondata. Ai fini della giurisdizione sulle controversie relative all’iscrizione ipotecaria rileva la natura dei crediti sottesi al provvedimento: la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario secondo la natura, tributaria o meno, dei crediti.
La seconda censura è parimenti fondata. La commissione regionale è incorsa nel vizio di ultra petizione, pronunciando su questione non devoluta e coperta da giudicato interno per difetto di appello incidentale.
Le ultime censure sono meritevoli di accoglimento. Il d.l. n. 69/2013 ha disallineato i limiti di operatività dell’ipoteca e dell’espropriazione immobiliare: l’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 consente l’iscrizione anche quando non sussistono le condizioni per l’espropriazione, con l’unico limite del quantum debeatur. L’iscrizione non è atto dell’esecuzione forzata, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 19667/2014, e può essere iscritta anche sulla prima casa, che resta nella garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. Quanto al contenuto dell’atto, l’iscrizione reca tutti gli elementi essenziali, sicché l’omessa indicazione della rendita catastale è inconferente.
Il ricorso principale è accolto, la sentenza cassata e il ricorso originario del contribuente respinto. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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