Validità della notifica dell’avviso all’associazione non riconosciuta estinta e omissione di pronuncia sul pagamento parziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 4450 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato all’ultimo legale rappresentante. Non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta a coloro che sono succeduti nella sua posizione: l’atto va notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ., sia quale successore dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione al soggetto cessato ex art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Le relative notifiche sono valide anche per l’intimazione di pagamento, benché formalmente intestata alla società ormai cessata. Il pagamento parziale del tributo da parte del soggetto subentrato per effetto del mero cambiamento di denominazione dell’ente incide comunque sulla pretesa, sicché la mancata pronuncia del giudice d’appello su tale circostanza integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica per l’anno d’imposta 2007, contestando l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento dell’IVA, e lo notificava anche al legale rappresentante dell’ente. Il contribuente impugnava l’avviso e la successiva intimazione di pagamento, ma sia la commissione tributaria provinciale sia, in appello, la commissione tributaria regionale rigettavano le sue doglianze. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, lamentando l’erronea valida notifica degli atti ad un’associazione che assumeva già estinta e la mancata considerazione di un intervenuto pagamento parziale dell’IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i primi due motivi, concernenti l’omesso esame e la violazione di legge in relazione alla notifica dell’avviso all’associazione che si assumeva estinta. Richiamando il principio per cui l’accertamento deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante quale responsabile ex art. 38 cod. civ. e successore dell’ente, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata rispettosa del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., non deducendosi una effettiva difformità da un paradigma normativo ma una mera rivisitazione del merito.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. Il terzo, perché volto ad ottenere un sindacato sul merito della valutazione delle prove, istituzionalmente riservato al giudice di merito. Il quarto, perché la circostanza che il legale rappresentante della società incorporante fosse un soggetto diverso è stata ritenuta irrilevante, essendo le notifiche correttamente effettuate nei confronti del soggetto responsabile per l’anno d’imposta contestato. Inoltre, per il quarto motivo, la Corte ha evidenziato la mancata deduzione della diversità delle quaestio facti alla base della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello non si era pronunciato sull’intervenuto parziale pagamento dell’IVA, documentato in primo e secondo grado. Considerato che, pur in assenza di una fusione, vi era stato un mero cambio di denominazione con conseguente “continuazione” della persona giuridica, il pagamento effettuato dal soggetto subentrato incideva comunque sulla pretesa. La mancata pronuncia su tale domanda ha integrato una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., comportando la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte.
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Nota della Redazione
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