Estinzione della società e legittimazione processuale dei soci (Cass. civ. Sez. V n. 22650 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l’estinzione della società non fa venir meno i rapporti giuridici facenti capo all’ente, ma determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nella legittimazione processuale già spettante alla società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., e ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime dei debiti sociali. La legittimazione dei soci e la loro responsabilità operano su piani distinti: affermare la prima non equivale a riconoscere la seconda. Nel processo tributario l’atto impositivo intestato alla società estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, collettivamente o singolarmente, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti a loro diretti.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a Irap, Irpeg, recupero di credito d’imposta, addizionale regionale e ritenute alla fonte per l’anno d’imposta 2002. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate propose appello.

Nelle more, la società fu cancellata dal registro delle imprese. L’Ufficio notificò il gravame anche agli ex soci, quali successori dell’ente estinto. La Commissione tributaria regionale dichiarò l’appello inammissibile per la novità della domanda rispetto al primo grado, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando che l’Agenzia non aveva indicato le ragioni per cui gli ex soci avrebbero dovuto rispondere della pretesa fiscale, mai notificata loro e per la quale non era stata effettuata alcuna iscrizione a ruolo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 100 e 110 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2495 cod. civ. La decisione impugnata non aveva considerato che la cartella era stata notificata alla società in epoca antecedente alla sua estinzione e che gli ex soci erano stati evocati in giudizio quali successori dell’ente cancellato.

Il percorso argomentativo muove dalle Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, che hanno ricostruito l’estinzione della società come fenomeno successorio: l’obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente. A seguito della perdita della capacità processuale dell’ente, il processo prosegue nei confronti dei soci, unici legittimi contraddittori, mentre nessuna persistente legittimazione può ravvisarsi in capo al liquidatore.

Il principio è ribadito con specifico riferimento al processo tributario: i soci subentrano ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale dell’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. La Corte richiama inoltre l’atto impositivo intestato alla società estinta, valido ed efficace anche se notificato agli ex soci collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore.

Decisiva è la distinzione tra legittimazione e responsabilità: la prima copre un ambito più esteso della seconda, e affermare che i soci possono essere convenuti quali successori non equivale a riconoscerne la responsabilità per i debiti sociali. La Corte esclude quindi la violazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché in forza del meccanismo successorio i soci subentrano nella medesima posizione della società, con la sola limitazione dell’art. 2495, comma 2, cod. civ.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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