Detrazione IVA e fornitore fittizio: onere probatorio e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 25026 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello, incombe su di essa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’acquisto partecipava a un’evasione. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non sono idonei a integrare tale prova la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici, trattandosi di circostanze insite nella nozione di operazione soggettivamente inesistente o esterne alla fattispecie. Sul piano processuale, l’omesso esame del quadro indiziario integra errore di sussunzione e violazione del riparto dell’onere probatorio.
Il Fatto
Un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, redatto nel gennaio 2010, rilevava a carico di una società l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA relative a operazioni, per anni d’imposta dal 1999 al 2005, soggettivamente e oggettivamente inesistenti. L’indagine, svolta su delega dell’autorità giudiziaria, delineava un sistema di frode: due società estere, prive di struttura d’impresa, venivano fittiziamente interposte nell’emissione di fatture per sponsorizzazioni gonfiate, con retrocessione in contanti di gran parte dei corrispettivi.
Per quanto riguarda la società contribuente emergeva un contratto del 2005 con corrispettivo dichiarato di euro 125.000,00 e un pagamento di euro 20.000,00, di cui euro 19.600,00 indicati come importo reale. Notificato l’avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale annullava il rilievo IVA; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il riparto dell’onere probatorio in materia di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. L’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, ma l’oggetto dell’onere non è la prova della partecipazione all’accordo criminoso né della piena consapevolezza della frode: è sufficiente dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale. Il parametro è dunque la diligenza, non l’elemento volitivo.
La prova può essere anche solo indiziaria, ma la fittizietà del fornitore, pur dotata di idoneità probatoria, va suffragata da obiettivi riscontri, anche presuntivi. Su questo punto la Corte richiama i propri precedenti e li coordina con il principio di diritto già affermato in tema di fatturazione soggettivamente inesistente.
Il Collegio censura quindi la sentenza impugnata per avere ritenuto, in modo sbrigativo, che la contribuente fosse estranea all’organizzazione della frode. La motivazione ha trascurato del tutto le deduzioni dell’Agenzia: in particolare la retrocessione di una cospicua parte del corrispettivo a un soggetto diverso dall’emittente della fattura, elemento rilevante ai fini dell’elemento soggettivo, e i due riscontri offerti dall’Ufficio, ossia il documento informatico sequestrato e la sproporzione dei corrispettivi rispetto agli spazi pubblicitari e alla visibilità del marchio.
Il terzo motivo è accolto sul presupposto che il regime del reverse charge non neutralizzi il diritto alla detrazione. Il cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio non può detrarre se abbia commesso l’evasione, se sapesse o dovesse sapere che l’operazione vi si iscriveva, oppure se, consapevole dell’indicazione del fornitore fittizio, non abbia provato che il vero fornitore è un soggetto passivo IVA.
Ne deriva la cassazione della sentenza, con assorbimento del secondo motivo, già dedotto in via subordinata, e rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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