Prova presuntiva e consapevolezza del destinatario nella frode IVA (Cass. civ. Sez. V n. 25024 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe su di essa l’onere di provare, anche in via presuntiva e con elementi oggettivi specifici, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Non valgono a tal fine la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici ricavati dall’operazione. Il diritto alla detrazione resta escluso anche nel regime del reverse charge quando il cessionario sia consapevole dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non provi che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA.
Il Fatto
Un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, redatto nel gennaio 2010, contestava a una società l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA relativi a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti per gli anni d’imposta dal 1999 al 2005. L’indagine, svolta in collaborazione con il Nucleo Operativo dei Carabinieri su delega dell’autorità giudiziaria, delineava un sistema di fatturazione per sponsorizzazioni di spazi pubblicitari su moto da corsa: società estere, created artificialmente, emettevano fatture per importi gonfiati, mentre parte dei corrispettivi veniva retrocessa in contanti alle società sponsorizzatrici.
Rilevante per la contribuente era un documento informatico estratto dalla memoria di un computer sequestrato: a fronte di un contratto che prevedeva un corrispettivo di euro 125.000,00, risultava un pagamento di euro 20.000,00, di cui l’importo reale euro 19.600,00. Recependo i rilievi, l’Agenzia notificava avviso di accertamento con recupero a tassazione dell’84% dei costi dedotti. La Commissione tributaria provinciale annullava il rilievo IVA; la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 612/2016, rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provata la partecipazione della società alla frode né alcun vantaggio dalle fatture. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sulla violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 46 e 47 del d.l. n. 331/1993, oltre che sul riparto dell’onere della prova. Il fulcro è la corretta individuazione del thema decidendum: non una frode carosello, ma un sistema in cui due soggetti italiani, costituiti in società di fatto, avevano creato società comunitarie che emettevano fatture per prestazioni di sponsorizzazione in realtà rese dagli stessi soggetti e per corrispettivi gonfiati.
La Corte ricorda che, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici. La prova non deve riguardare la partecipazione all’accordo criminoso né la piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale (Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 27566/2018).
Assolto tale onere, sorge in capo al contribuente la prova contraria: dimostrare che il fornitore non è fittizio e di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non sono invocabili, a tal fine, la regolarità della contabilità, la regolarità e congruità dei pagamenti e la mancanza di benefici: le prime sono già insite nella nozione di operazione soggettivamente inesistente, l’ultima è un dato esterno e inidoneo a dimostrare l’estraneità alla frode.
La Commissione tributaria regionale, secondo la Corte, ha trascurato del tutto le deduzioni dell’Agenzia: la retrocessione di una cospicua parte del corrispettivo a un soggetto diverso dall’emittente è elemento rilevante, non valutato, così come il documento informatico e i contratti dei main sponsor con corrispettivi inferiori. Si configura quindi un errore di sussunzione dei fatti e di riparto dell’onere della prova.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che, nel regime del reverse charge, il diritto di detrazione non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio quando egli stesso abbia commesso l’evasione, o sapesse o dovesse saperlo, ovvero sia consapevole dell’indicazione del fornitore fittizio e non provi che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA (Cass. Sez. Un. n. 22727/2022; Cass. n. 4250/2022). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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