Detrazione Iva e inerenza del costo fra controllante e controllata (Cass. civ. Sez. V n. 12227 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, la detrazione del costo è subordinata alla prova, a carico del contribuente, dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica della spesa. L’inerenza esprime la concreta riferibilità del costo all’attività d’impresa concretamente esercitata — anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura — ed è oggetto di una valutazione qualitativa, non quantitativa. Non basta, a tal fine, che il costo sia stato contabilizzato. Il giudicato esterno, in materia di imposte periodiche, vincola per i soli fatti a efficacia permanente o pluriennale o per la qualificazione di rapporti a esecuzione prolungata, presupponendo comunque l’identità di soggetti, petitum e causa petendi; la mera identità di questioni giuridiche non impone alcun vincolo al giudice del secondo giudizio.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di produzione di olii e grassi animali grezzi o raffinati, acquistava da una società terza un impianto di cogenerazione alimentato da fonti rinnovabili. L’Iva assolta sull’acquisto veniva portata in detrazione per il periodo d’imposta 2011. All’esito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione l’Iva detratta, ritenendo il costo non inerente per essere l’impianto riferibile a una società controllata, appositamente costituita e destinataria della gestione dell’impianto.
Il ricorso della contribuente era rigettato in primo grado e la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’istanza, depositata in memoria, di rinvio della causa per tentare una conciliazione fuori udienza ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992. Rileva che il d.lgs. n. 220/2023, nel modificare l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, ha esteso la conciliazione fuori udienza, in quanto compatibile, ai giudizi davanti alla Corte di cassazione, ma che la disposizione si applica ai giudizi instaurati in Cassazione dal 5 gennaio 2024. Nel caso concreto il ricorso era stato notificato nel luglio 2020; l’istanza è dunque respinta.
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce i presupposti del giudicato esterno in materia tributaria. L’effetto vincolante è limitato ai soli fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale o ai casi in cui l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto a esecuzione prolungata. Il giudicato opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo identità di soggetti, petitum e causa petendi. La mera identità di questioni giuridiche o di fatti non crea alcun vincolo, non applicandosi la regola dello stare decisis.
Nel merito, il giudicato esterno è escluso: dallo stralcio dell’atto di appello riprodotto in controricorso risulta che l’Ufficio aveva contestato anche il capo relativo alla detraibilità dell’Iva, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado. Non si era formato, pertanto, alcun giudicato interno sul capo concernente la detrazione. Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, che denunciava l’omessa pronuncia su analoga richiesta.
Sul terzo motivo, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente. La decisione impugnata, per quanto sintetica, espone il fondamento del proprio convincimento e rispetta il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni allegazione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti non espressamente esaminati.
Sui motivi quarto, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, la Corte richiama la nozione consolidata di inerenza: il costo deducibile è quello riferibile all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di quelli collocati in una sfera estranea, senza che rilevi la congruità della spesa, trattandosi di giudizio qualitativo. L’onere di provare l’esistenza, la natura e la concreta destinazione produttiva del costo grava sul contribuente. Nel caso concreto, il costo era riferibile a macchinari utilizzati da altra società controllata; l’utilizzo in via esclusiva, da parte di quest’ultima, dei prodotti della contribuente non è elemento sufficiente a comprovare l’inerenza, potendo l’aumento della produzione costituire un risultato meramente eventuale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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