Somme risarcitorie non imponibili se riparano un pregiudizio diverso dalla mancata percezione di redditi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6106 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Non costituiscono invece reddito imponibile le somme – o le attribuzioni di beni – che tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, quale la diminuzione della consistenza patrimoniale antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro. La valutazione della natura meramente reintegrativa o di mancata percezione di redditi delle somme derivanti da un atto di transazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente, dipendente di una società del gruppo Azimut e detentore del 50% del capitale di un’altra società del medesimo gruppo, cedeva tale partecipazione alla holding di gruppo per un corrispettivo in denaro e in azioni, il cui svincolo era condizionato alla permanenza del rapporto di lavoro. Passato alle dipendenze di una diversa società, quest’ultima gli attribuiva proprie azioni, a titolo di trattamento una tantum, quale indennizzo per la mancata liberazione delle azioni residue del gruppo cedente e per la vendita anticipata della residua partecipazione.
Il contribuente presentava istanza di rimborso per le somme versate a titolo di Irpef sulle azioni ricevute, sostenendo la natura risarcitoria, e non retributiva, dell’attribuzione. L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza, qualificando le azioni come fringe benefit imponibile. La Commissione tributaria provinciale e, in grado di appello, la Commissione tributaria regionale accoglievano le ragioni del contribuente, riconoscendo la finalità meramente reintegrativa dell’attribuzione. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Con l’unico motivo, l’Amministrazione finanziaria aveva dedotto la violazione degli artt. 6 e 51 del t.u.i.r. e dei canoni di ermeneutica contrattuale, sostenendo che le azioni attribuite dalla nuova datrice di lavoro costituissero una prestazione remunerativa connessa al rapporto di lavoro subordinato, non essendo configurabile alcun danno risarcibile in assenza di un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c..
La Corte ha rilevato come la doglianza, al di là della prospettata violazione di legge, sollecitasse in realtà una rivalutazione nel merito dell’interpretazione degli accordi contrattuali, non consentita nel giudizio di legittimità. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, nonché l’interpretazione della volontà delle parti, sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali, nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
I giudici di merito avevano accertato che le azioni del gruppo cedente costituivano il corrispettivo della compravendita di partecipazioni azionarie, non trovando giustificazione causale nel rapporto di lavoro. L’attribuzione successiva aveva la funzione di reintegrare il patrimonio del contribuente per un pregiudizio antecedente all’instaurazione del nuovo rapporto, non configurandosi come reddito tassabile. La Corte ha inoltre escluso l’assimilabilità delle azioni alle stock option, e ha rilevato che l’Amministrazione non aveva specificamente censurato l’accertamento secondo cui il contribuente aveva la piena disponibilità giuridica delle azioni, indipendentemente dal deposito presso il terzo.
Richiamati i precedenti in materia (Cass. n. 29579/2011, Cass. n. 10244/2017, Cass. n. 24055/2018, Cass. n. 14329/2022), la Corte ha enunciato il principio per cui le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili solo se reintegrano la mancata percezione di redditi. Nel caso di specie, le azioni attribuite riparavano un pregiudizio di natura diversa, relativo alla diminuzione della consistenza patrimoniale precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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