Il raddoppio dei termini non si estende all’IRAP, ma la buona fede va valutata nelle frodi carosello (Cass. civ. Sez. 5 n. 8808 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il c.d. raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, previsto dall’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, non trova applicazione in materia di IRAP, atteso che le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, ma opera esclusivamente per le imposte i cui presupposti integrano i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000. Ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, l’unica condizione richiesta è la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dagli esiti del procedimento penale, sicché il termine resta raddoppiato anche in caso di archiviazione antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’IVA del committente non è automaticamente escluso, dovendo il giudice valutare la sua buona fede, ossia la consapevolezza o meno della partecipazione alla frode. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non richiede l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, con cui recuperava a tassazione costi ritenuti non inerenti e costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, relative all’acquisto di veicoli da una società considerata interposta in una frode IVA e a prestazioni di pulizia rese da una ditta individuale. L’atto impositivo si fondava sul raddoppio dei termini di accertamento, applicabile in ragione della configurabilità di un reato tributario, e determinava maggiori imposte e sanzioni. Il contribuente impugnava l’avviso, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le doglianze, confermando la legittimità dell’accertamento e la quantificazione delle maggiori imposte anche per l’IRAP.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto privo di qualsiasi deduzione specifica, limitandosi a una generica eccezione di inammissibilità e infondatezza del ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i motivi concernenti la legittimità del raddoppio dei termini. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha precisato che l’unica condizione richiesta dalla norma è l’esistenza dell’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale o dall’esito del processo. La Corte ha chiarito che il raddoppio opera anche quando la denuncia si conclude con l’archiviazione, purché la fattispecie astratta fosse configurabile al momento della commissione del fatto, e ha escluso l’incidenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128/2015 e dalla legge n. 208/2015, trattandosi di avvisi notificati prima della loro entrata in vigore.

La Corte ha invece accolto il motivo relativo all’applicazione del raddoppio dei termini all’IRAP, affermando che tale istituto non può estendersi a un’imposta le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso concernenti l’omesso esame di fatti, in quanto la sentenza d’appello aveva confermato il rigetto di primo grado, nonché quelli relativi alla delega alla sottoscrizione, essendo la questione nuova e comunque infondata, potendo la delega avvenire anche mediante ordini di servizio con indicazione della sola qualifica del delegato.

La Corte ha accolto i motivi concernenti la mancata valutazione della buona fede del contribuente in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti. Ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale aveva qualificato come non inerenti o oggettivamente inesistenti le operazioni, mentre la contestazione riguardava l’inesistenza soggettiva, omettendo ogni valutazione sulla consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode carosello. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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