La base imponibile dell’imposta unica sulle scommesse accertata induttivamente costituisce ricavi presunti per le imposte sui redditi, IVA e IRAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 2811 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La base imponibile dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, come accertata ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1998, è posta dall’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010 a fondamento delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Detta base, quand’anche accertata induttivamente, rappresenta il valore finanziario degli importi incassati dal gestore, sicché, qualora questi non dimostri di aver riversato le somme al bookmaker, gli importi stessi costituiscono la base di calcolo per le imposte e assumono natura di ricavi d’impresa non dichiarati. Il processo verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all’imposta unica può essere legittimamente utilizzato dall’Agenzia delle entrate per l’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA.
Il Fatto
Il titolare di un centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero impugnava un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2013, emesso sulla base dell’atto con cui l’Ufficio dei Monopoli aveva accertato induttivamente una maggiore base imponibile ai fini dell’imposta unica, mediante l’utilizzo della media della raccolta della provincia di ubicazione della ricevitoria.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo la base imponibile accertata divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo e il terzo motivo, concernenti l’asserita mancata impugnazione da parte dell’Agenzia della ripresa ai fini IVA e l’intervenuto giudicato interno. I motivi sono stati ritenuti infondati, avendo i giudici di legittimità accertato che l’atto di appello aveva ad oggetto tutte le imposte riprese a tassazione, come desumibile dalla richiesta di integrale riforma della sentenza di primo grado, che aveva integralmente annullato l’avviso di accertamento.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio, espresso nell’ordinanza n. 4959 del 2023, secondo cui l’importo della base imponibile sottratta all’imposta unica, comunicato all’Agenzia delle entrate, costituisce il punto di partenza dell’accertamento demandato a quest’ultima. Poiché detta base rappresenta il valore finanziario degli incassi del gestore, in mancanza di prova del riversamento delle somme al bookmaker, gli importi accertati assurgono a generici ricavi d’impresa non dichiarati.
La Corte ha inoltre precisato che è legittimo l’atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti in relazione ad un’altra imposta, come nel caso dell’utilizzo del processo verbale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, secondo quanto affermato da Cass. n. 14404/2025.
La mera allegazione che i proventi della ricevitoria consistano unicamente nelle provvigioni riconosciute dal bookmaker non è sufficiente a escludere il conseguimento di ulteriori proventi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni di cui all’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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