Compensi forensi non sotto i minimi inderogabili dopo il d.m. 37/2018 (Cass. civ. Sez. V n. 21500 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, allorché la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi predeterminati per lo scaglione applicabile, salvo diversa convenzione tra le parti. L’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, nel consentire la diminuzione dei valori medi “in ogni caso” non oltre il 50%, rende tale limite assolutamente inderogabile, a differenza del limite massimo, derogabile solo in casi eccezionali e con specifica motivazione. Ne deriva la cassazione con rinvio della sentenza che abbia liquidato importi inferiori ai minimi di tariffa, anche applicando una tabella parametrale riferita a un tipo di procedimento diverso da quello effettivamente svolto.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato i ruoli esattoriali e le relative cartelle di pagamento, per crediti di natura tributaria, dei quali è venuto a conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici del concessionario. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e ha liquidato le spese del giudizio in favore del difensore, con il beneficio della distrazione.

Il contribuente ha proposto appello lamentando che le spese erano state liquidate in misura inferiore ai parametri medi e, comunque, ai minimi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, applicabile alla fattispecie per il valore della controversia. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello, qualificando la vicenda come procedura esecutiva e applicando la relativa tabella, con riduzioni fino al settanta per cento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014: i valori medi delle tabelle possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero diminuiti, “in ogni caso”, non oltre il 50 per cento. L’inderogabilità dei parametri medi è stata espressamente introdotta dalla modifica apportata dal d.m. n. 37/2018, che ha circoscritto il potere discrezionale del giudice a garanzia dell’uniformità e della prevedibilità delle liquidazioni.

Il Collegio prende le distanze dal precedente indirizzo, richiamato tra le altre da Cass. n. 28325/2022, secondo cui entro i valori tabellari la liquidazione era espressione di discrezionalità e non richiedeva apposita motivazione. Tale orientamento è disatteso per le liquidazioni soggette al regime del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018: non è più consentita una riduzione superiore al 50 per cento dei valori medi.

La Corte richiama l’orientamento consolidato, espresso da Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n. 25847/2023 e, da ultimo, Cass. n. 15506/2024, Cass. n. 25833/2024 e Cass. n. 26734/2024: il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili, mentre il superamento dei valori massimi resta possibile solo in casi eccezionali e con specifica, adeguata e puntuale motivazione. La ratio è confermata dalla legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, che sanziona con la nullità le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri.

Nel caso concreto la violazione di legge è palese: gli importi liquidati sono inferiori ai minimi per lo scaglione applicabile e il giudice di appello ha fatto erroneo riferimento alla tabella 17, relativa alle procedure esecutive presso terzi, anziché alla tabella pertinente ai giudizi tributari. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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