Contributi consortili irrigui: oneri reali gravanti sui proprietari, non sugli affittuari (Cass. civ. Sez. 5 n. 10410 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili, l’obbligazione relativa al pagamento dell’acqua utilizzata per l’irrigazione grava originariamente sui proprietari consorziati, ai quali soltanto può essere concessa l’utilizzazione dell’acqua. Avendo natura paratributaria, tale obbligazione non consente il ricorso a strumenti giuridici che implichino la disponibilità del rapporto, con la conseguenza che non è ammissibile l’accollo del debito da parte dell’affittuario o dell’utilizzatore di fatto del fondo. La distinzione tra quota fissa e quota variabile del contributo attiene alla sola quantificazione del tributo, che non incide sull’individuazione del soggetto passivo, il quale resta il proprietario consorziato. Non ha valore confessorio la nota con cui un capo settore del Consorzio, privo di poteri abdicativi, ricalcoli gli importi dovuti dal proprietario e dagli affittuari.
Il Fatto
La società ricorrente impugnò una cartella di pagamento notificatale da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Consorzio di bonifica, con cui era ingiunto il pagamento di contributi consortili per raccolta, depurazione e scarico acque relativi agli anni 2015 e 2016. La società lamentava il difetto di soggettività passiva, trattandosi di terreni affittati a terzi, carenze motivazionali della cartella e l’assenza di effettivi benefici dalle opere consortili sui propri fondi.
La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso, statuendo che solo il canone irriguo dovesse essere pagato dagli affittuari. In sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinse l’appello della contribuente e accolse quello del Consorzio, dichiarando legittima la cartella. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava l’extrapetizione. La norma regionale richiamata dalla ricorrente, lungi dall’attribuire la legittimazione passiva agli affittuari, individua quali consorziati i proprietari, enfiteuti o affittuari “tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili”. Richiamando la risalente pronuncia secondo cui l’obbligazione per l’acqua irrigua grava originariamente sui proprietari consorziati, la Corte ha escluso che il rapporto abbia natura disponibile e che possa configurarsi un accollo da parte dell’affittuario.
La Corte ha precisato che la distinzione tra quota fissa e quota variabile del contributo attiene esclusivamente alla quantificazione del tributo: la parte variabile è dovuta solo se il consorziato utilizzi effettivamente le acque, mentre la quota fissa è comunque a suo carico, senza che ciò incida sull’individuazione del soggetto passivo. Con riferimento al secondo motivo, l’omesso esame della nota del Consorzio è stato ritenuto irrilevante: tale nota, pur attestando un ricalcolo degli importi tra proprietaria e affittuarie, non può avere valore confessorio, non potendo riconoscersi al capo settore del Consorzio un potere abdicativo sul diritto di esigere i contributi né un potere di autonoma individuazione dei soggetti passivi.
Quanto alla censura sulla motivazione della cartella, la Corte ha ribadito che, ove si censuri il giudizio espresso sulla motivazione di una cartella di pagamento, il ricorrente deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato. Nel caso di specie la motivazione resa dalla Corte territoriale, basata sul modello adottato con DM e sulla pubblicità dei provvedimenti, non evidenzia specifici errori di diritto. La Corte ha inoltre respinto il motivo relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che il giudice d’appello ha accertato in concreto l’esistenza del beneficio fondiario, non limitandosi al meccanismo presuntivo del piano di classifica.
La Corte ha infine escluso che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, possa trovare applicazione ratione temporis al giudizio, valendo solo per i processi instaurati successivamente al 16 settembre 2022. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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