Società di comodo: il Fisco non deve indicare condotte alternative nell’interpello disapplicativo (Cass. civ. Sez. 5 n. 11113 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di società non operative, l’Amministrazione finanziaria, chiamata a pronunciarsi su un’istanza di interpello disapplicativo, deve valutare esclusivamente le circostanze prospettate dall’istante e non è tenuta a indicare quale alternativa condotta imprenditoriale avrebbe dovuto essere posta in essere per superare il test di operatività. La prova contraria, volta a dimostrare la sussistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento del reddito presunto, deve fondarsi su elementi di fatto indipendenti dalla volontà del contribuente, non potendo consistere in mere deduzioni difensive o scelte gestionali prive di adeguata dimostrazione. La qualifica di società di comodo deriva da parametri intrinsecamente mutevoli nel tempo, con la conseguenza che il relativo accertamento va compiuto per ogni singolo periodo d’imposta, non essendo il giudicato esterno formato per un precedente anno di imposta idoneo a coprire fatti variabili da periodo a periodo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore alberghiero tramite la concessione in affitto della propria azienda a un soggetto terzo, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative per il periodo d’imposta 2012, assumendo che la riduzione dei ricavi fosse dipesa da circostanze oggettive quali la crisi del settore e la vetustà dell’immobile. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento di diniego, avverso il quale la società proponeva ricorso, accolto in primo grado ma rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva le giustificazioni addotte non costituenti circostanze oggettive indipendenti dalla volontà dell’impresa. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la società deduceva la violazione del giudicato esterno formatosi per un precedente anno d’imposta, rilevando che la questione non era stata proposta in appello e non poteva essere formulata per la prima volta in sede di legittimità. Nel contenzioso tributario i motivi di ricorso per cassazione devono, infatti, essere limitati alle questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito, dovendo il ricorrente indicare, a pena di inammissibilità, l’atto processuale in cui la questione era stata dedotta. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio per cui l’efficacia del giudicato esterno in materia tributaria non può riguardare fatti variabili da periodo a periodo, come i ricavi e il valore degli asset che fondano la qualifica di società di comodo.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che l’Amministrazione finanziaria, nell’esprimere il proprio parere sull’istanza di interpello disapplicativo, deve valutare esclusivamente le circostanze prospettate dall’istante, senza essere tenuta a indicare quale alternativa condotta imprenditoriale avrebbe dovuto essere posta in essere per superare il test di operatività, ciò esulando dalla funzione tipica dell’istituto. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la società non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, limitandosi a sostenere che la gestione dell’albergo tramite un affittuario terzo sarebbe di per sé sufficiente a escludere la natura non operativa, così sollecitando una revisione del merito non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha poi respinto il quarto motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, osservando che la crisi del settore alberghiero e l’obsolescenza dell’immobile non costituiscono un fatto storico ma mere deduzioni difensive. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha precisato che non integrano il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. le questioni giuridiche, le argomentazioni difensive e gli elementi istruttori, dovendo il fatto denunciato risultare dal testo della sentenza o dagli atti processuali e rivestire carattere decisivo. Ha escluso, inoltre, che la crisi di settore potesse configurarsi come fatto notorio, richiedendosi a tal fine un grado di certezza tale da apparire indubitabile e incontestabile per la collettività.
Infine, il quinto motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la motivazione della Commissione tributaria regionale non presentava i vizi individuati dalle Sezioni Unite come sintomatici dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, avendo il giudice di appello chiaramente argomentato le ragioni per cui la società non aveva dimostrato l’esistenza di una ragione oggettiva che rendesse impossibile il superamento del test di operatività. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con declaratoria di nullità delle spese e applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.