Correzione errore materiale e distrazione spese nel giudizio di Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 24527 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario può essere disposta anche in un momento successivo alla pronuncia, purché sussista il presupposto della dichiarazione di aver anticipato le spese. Il rimedio applicabile è la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., invocabile anche con istanza di parte che solleciti il potere di emendamento d’ufficio della Corte. Nell’ambito del procedimento ex art. 391-bis c.p.c., il rinvio all’art. 380-bis c.p.c. consente alle parti di depositare memorie, ma non di proporre controricorso.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’istanza presentata dal contribuente, parte ricorrente in un precedente giudizio definito con ordinanza della Corte di Cassazione, con la quale era stato accolto il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Con tale istanza, il contribuente evidenziava che, per mero errore materiale, nell’ordinanza era stato indicato in motivazione la “Commissione tributaria provinciale di Rieti” in luogo della “Commissione tributaria provinciale di Roma”. Inoltre, nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese di lite dei gradi di merito in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione rimaneva intimata, senza costituirsi. La questione veniva quindi rimessa alla Corte per la correzione dell’errore materiale e per l’integrazione del dispositivo con la distrazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che non era stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, bensì un’istanza volta a sollecitare il potere della Corte di emendare anche d’ufficio gli errori materiali. Tale potere, secondo la novellata previsione dell’art. 391-bis c.p.c., consente alla Corte di intervenire in via camerale.

Il rinvio operato da tale norma alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. giustifica la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti. Queste ultime hanno la possibilità di depositare memorie, ma non di proporre controricorso, come chiarito dal precedente Cass. n. 30651/2019, citato in motivazione.

Nel merito, la Corte ha ritenuto l’istanza fondata. Ha accertato che, effettivamente, per mero errore materiale, era stata erroneamente indicata la Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la pronuncia di primo grado, ovvero quella di Rieti in luogo di quella di Roma.

Quanto alla distrazione delle spese, la Corte ha precisato che questa non risultava essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di antistatarietà. Ha quindi richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 16037/2010, secondo cui, per ovviare a tale omissione, si può procedere, anche in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., allo scopo di dare attuazione all’art. 391-bis c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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