Attribuzione della rendita catastale agli edifici di culto dichiarati in catasto (Cass. civ. Sez. 5 n. 11617 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli edifici destinati all’esercizio del culto sono esentati dall’obbligo di dichiarazione in catasto, ma, qualora il proprietario proceda volontariamente alla dichiarazione o alla variazione catastale, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali, con obbligatoria attribuzione della rendita, anche in assenza di locazione. La rendita catastale non costituisce né un tributo né un presupposto d’imposta, ma un valore tecnico-estimativo a fini inventariali e statistici; la sua attribuzione non incide sull’esenzione fiscale legata alla specifica destinazione d’uso dell’immobile, né determina la trasformazione di un immobile esente in imponibile. L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento conseguente a procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e la differenza tra rendita proposta e attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone aveva rigettato il ricorso della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova avverso un avviso di accertamento catastale che, in seguito a pratica DOCFA di variazione per “Demolizione parziale” di un’unità destinata a edificio di culto, classata in categoria E/7 senza indicazione di rendita, aveva rettificato la rendita in una somma di valore diverso da zero. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia aveva confermato la decisione, rigettando l’appello della contribuente.

La Congregazione ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione degli obblighi motivazionali, il difetto di motivazione dell’avviso, l’illegittimità dell’attribuzione di una rendita a un edificio di culto non locato e pretesi profili di discriminazione religiosa. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminati preliminarmente i motivi relativi alla motivazione della sentenza impugnata, ha escluso la sussistenza di vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente. Con riferimento al vizio di motivazione, richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e ritiene che l’iter logico-giuridico della CTR sia chiaramente percepibile.

Nel merito, la Corte dà continuità all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato con la pronuncia n. 20537 del 2016 e confermato dalla recente n. 29823 del 2024. Richiama la normativa di riferimento: l’art. 6 del r.d.l. n. 652/1939 esenta i fabbricati destinati al culto dalla dichiarazione in catasto, mentre l’art. 3 del d.m. n. 28/1998 non li include tra le unità iscrivibili senza attribuzione di rendita. Ne consegue che, quando il proprietario procede alla dichiarazione, l’immobile deve essere censito con attribuzione di rendita.

La Corte chiarisce la distinzione tra rendita catastale e reddito imponibile, precisando che l’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, che considera non produttive di reddito le unità immobiliari destinate al culto, non ha attinenza con la rendita catastale. L’attribuzione di una rendita non determina l’imponibilità dell’immobile né incide sull’esenzione prevista per la destinazione d’uso, trattandosi di un valore tecnico-estimativo a fini inventariali. La Corte rigetta anche le censure relative alla violazione della CEDU, richiamando la propria pronuncia n. 20396/2025 per escludere che la materia fiscale possa integrare una questione di diritti civili, e il sesto motivo, ritenendo l’argomentazione sull’interesse ad agire ultronea rispetto alla decisione di merito.

Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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